Art. 8.
  La  scuola  ha  la  durata  di  due  anni  e non e' suscettibile di
abbreviazioni.
  Ciascun  anno  prevede  almeno centocinquanta ore di insegnamento e
almeno cento ore di attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di quindici iscritti per ciascun
anno di corso per un totale di trenta specializzandi.