Art. 8. La scuola ha la durata di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno prevede almeno centocinquanta ore di insegnamento e almeno cento ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di quindici iscritti per ciascun anno di corso per un totale di trenta specializzandi.