Art. 2.
            Presentazione ed ammissione delle candidature
  1.  Entro  le  ore  14  del  3 maggio 2000, i dirigenti della prima
fascia   del   ruolo   unico  che  intendono  presentare  la  propria
candidatura  trasmettono  al  segretario della commissione elettorale
centrale  presso  il  Dipartimento  della funzione pubblica anche via
telefax,  ai seguenti numeri 06/68997391 e 06/68997059, dichiarazione
autografa  corredata  da  dieci firme autografe di sostenitori aventi
diritto   al   voto,   delle   quali  i  candidati  stessi  attestano
l'autenticita'.
  2.  La  Commissione  elettorale  centrale,  entro il 5 maggio 2000,
provvede  a  predisporre, secondo l'ordine alfabetico, l'elenco delle
candidature ammesse.
  3.  La  Commissione  elettorale  centrale  invia ai direttori degli
uffici  del  personale  delle  amministrazioni centrali e a tutti gli
uffici  elettorali  delle  prefetture,  ai sensi e per gli effetti di
quanto  disposto  dall'art.  13  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, l'elenco dei rispettivi elettori
e  un  numero  di  plichi chiusi pari a quello degli elettori stessi,
contenuti  ciascuno  una  scheda di votazione, l'elenco dei candidati
ammessi,   nonche'   una  busta  per  la  restituzione  della  scheda
compilata.
  Il  presente  decreto sara' trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana per la pubblicazione.
    Roma, 5 aprile 2000
                                               Il Ministro: Bassanini