Art. 2. Presentazione ed ammissione delle candidature 1. Entro le ore 14 del 3 maggio 2000, i dirigenti della prima fascia del ruolo unico che intendono presentare la propria candidatura trasmettono al segretario della commissione elettorale centrale presso il Dipartimento della funzione pubblica anche via telefax, ai seguenti numeri 06/68997391 e 06/68997059, dichiarazione autografa corredata da dieci firme autografe di sostenitori aventi diritto al voto, delle quali i candidati stessi attestano l'autenticita'. 2. La Commissione elettorale centrale, entro il 5 maggio 2000, provvede a predisporre, secondo l'ordine alfabetico, l'elenco delle candidature ammesse. 3. La Commissione elettorale centrale invia ai direttori degli uffici del personale delle amministrazioni centrali e a tutti gli uffici elettorali delle prefetture, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, l'elenco dei rispettivi elettori e un numero di plichi chiusi pari a quello degli elettori stessi, contenuti ciascuno una scheda di votazione, l'elenco dei candidati ammessi, nonche' una busta per la restituzione della scheda compilata. Il presente decreto sara' trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione. Roma, 5 aprile 2000 Il Ministro: Bassanini