IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto  legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148,  convertito con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio 1996 - registrato
dalla  Corte  dei  conti  il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24 -
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista   l'istanza  della  societa'  S.r.l.  Emmegi  agroindustriale
inoltrata  presso  il competente ufficio regionale del lavoro e della
massima  occupazione,  come  da  protocollo  dello  stesso, in data 9
settembre  1999,  che  unitamente  al  contratto  di solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Visto il decreto ministeriale in data 7 febbraio 2000;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  1e  competenti
organizzazioni  sindacali  dei lavoratori in data 22 luglio 1998 e 23
dicembre  1999  stabilisce  per  un  periodo  di  ventiquattro  mesi,
decorrente  dal  1  agosto  1998, la riduzione massima dell'orario di
lavoro  da 39 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo
nazionale  del  settore  industria derivati agrumi applicato a 18 ore
medie  settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori
pari a 108, su un organico complessivo di 114 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' autorizzata, per il periodo dal 1 agosto 1999 al 31 luglio 2000,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art  6,  comma  3 del decreto legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,   in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Emmegi
agro-industriale  con  sede  in  Collecchio (Parma) unita' di Termini
Imerese,  (Palermo)  (NID 9919000013), per i quali e' stato stipulato
un  contratto  di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 18
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari  a  108  unita',  su  un organico complessivo di 114
unita'.