IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                           di concerto con
                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
  Visto  in  particolare  l'art.  20,  comma 2, di detta legge con il
quale,  nel  prevedere  l'istituzione di un contributo a favore dello
Stato  sulle  attivita'  di  installazione  e  fornitura  di  reti di
telecomunicazioni  pubbliche,  di fornitura al pubblico di servizi di
telefonia  vocale  e di servizi di comunicazioni mobili e personali a
decorrere  dall'anno  1999,  si demanda la disciplina delle modalita'
attuative ad apposito decreto interministeriale;
  Viste  le  istruzioni generali del tesoro approvate con decreto del
Ministro  del  tesoro  10 luglio 1969, ed in particolare gli articoli
393 e 394;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  concernente  l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, di attuazione
della  direttiva  94/46/CE  che  modifica  le  direttive 88/301/CEE e
90/388/CEE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite;
  Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249, riguardante l'istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
  Visto  il  regolamento di attuazione delle direttive comunitarie in
materia  di  telecomunicazioni,  approvato con decreto del Presidente
della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318;
  Visto  il  decreto  25 novembre  1997,  recante disposizioni per il
rilascio    delle    licenze    individuali    nel    settore   delle
telecomunicazioni,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4
dicembre 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I titolari delle concessioni di servizi di telecomunicazioni ad
uso  pubblico,  gia'  rilasciate  ai sensi del codice postale e delle
telecomunicazioni   approvato   con   decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29 marzo  1973,  n.  156,  ed  i  titolari di licenze per
l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni
per  servizi  al  pubblico di telefonia vocale nonche' per servizi al
pubblico   di   comunicazioni  mobili  e  personali  sono  tenuti  al
versamento  del  contributo  istituito  dall'art.  20, comma 2, della
legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  per gli anni e secondo le misure
indicati nel medesimo comma 2.
  2.  Sono soggette a contributo le attivita', comprese quelle che si
avvalgono di capacita' satellitare, riguardanti: l'installazione e la
fornitura  di  reti  pubbliche  di telecomunicazioni; la fornitura al
pubblico  di servizi di telefonia vocale; la fornitura al pubblico di
servizi di comunicazioni mobili e personali.