IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"; Visto in particolare l'art. 20, comma 2, di detta legge con il quale, nel prevedere l'istituzione di un contributo a favore dello Stato sulle attivita' di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, di fornitura al pubblico di servizi di telefonia vocale e di servizi di comunicazioni mobili e personali a decorrere dall'anno 1999, si demanda la disciplina delle modalita' attuative ad apposito decreto interministeriale; Viste le istruzioni generali del tesoro approvate con decreto del Ministro del tesoro 10 luglio 1969, ed in particolare gli articoli 393 e 394; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, di attuazione della direttiva 94/46/CE che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, riguardante l'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo; Visto il regolamento di attuazione delle direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318; Visto il decreto 25 novembre 1997, recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997; Decreta: Art. 1. 1. I titolari delle concessioni di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, gia' rilasciate ai sensi del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed i titolari di licenze per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni per servizi al pubblico di telefonia vocale nonche' per servizi al pubblico di comunicazioni mobili e personali sono tenuti al versamento del contributo istituito dall'art. 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per gli anni e secondo le misure indicati nel medesimo comma 2. 2. Sono soggette a contributo le attivita', comprese quelle che si avvalgono di capacita' satellitare, riguardanti: l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni; la fornitura al pubblico di servizi di telefonia vocale; la fornitura al pubblico di servizi di comunicazioni mobili e personali.