Art. 2. 1. Ai fini della determinazione del contributo, per fatturato, di cui all'art. 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si intende il volume d'affari ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il fatturato e' riferito esclusivamente alle attivita' soggette a contributo. 2. Per le societa' con fatturato inferiore a lire 200 miliardi all'anno, il contributo non e' dovuto qualora vi sia perdita di esercizio riferita alle attivita' soggette a contributo.