Art. 2.
  1.  Ai  fini della determinazione del contributo, per fatturato, di
cui  all'art.  20,  comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si
intende  il  volume  d'affari  ai  sensi dell'art. 20 del decreto del
Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il fatturato e'
riferito esclusivamente alle attivita' soggette a contributo.
  2.  Per  le  societa'  con  fatturato inferiore a lire 200 miliardi
all'anno,  il  contributo  non  e'  dovuto  qualora vi sia perdita di
esercizio riferita alle attivita' soggette a contributo.