Art. 3.
  1.  Fatto  salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo,
entro il 15 del mese di dicembre di ciascun anno indicato nel comma 2
dell'art. 20 della legge n. 448 del 1998 e' dovuto il pagamento di un
acconto  sul  contributo  da  versare nell'anno successivo secondo le
aliquote  fissate  dal  predetto art. 20, comma 2, della legge n. 448
del  1998  da riferire al contributo dovuto per l'anno precedente. Le
somme  relative  a  detto  acconto  sono  versate  direttamente  allo
sportello della sezione di tesoreria provinciale dello Stato, secondo
il  domicilio  fiscale  dei soggetti interessati, previa compilazione
dell'ordinaria  distinta  di versamento mod. 124T, ovvero a mezzo del
servizio   dei   conti  correnti  postali,  previa  compilazione  del
bollettino  di  conto  corrente  postale gia' intestato alla medesima
tesoreria.  Su  entrambi i modelli occorre riportare, tra l'altro, il
codice  fiscale  del  versante  e  l'anno  per  il  quale si versa il
contributo.  Il  versamento deve affluire al capo XXVI capitolo 3392,
art.  4,  relativamente ai servizi su rete fissa; capitolo 3392, art.
5,  relativamente  ai  servizi  radiomobili terrestri; capitolo 3392,
art. 6, relativamente ai servizi satellitari.
  2.  L'acconto  dovuto  entro  il  15 dicembre  1999,  a  valere sul
contributo  relativo  al medesimo anno, e' versato, con le prescritte
modalita', entro il 30 aprile 2000.