Art. 3. 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, entro il 15 del mese di dicembre di ciascun anno indicato nel comma 2 dell'art. 20 della legge n. 448 del 1998 e' dovuto il pagamento di un acconto sul contributo da versare nell'anno successivo secondo le aliquote fissate dal predetto art. 20, comma 2, della legge n. 448 del 1998 da riferire al contributo dovuto per l'anno precedente. Le somme relative a detto acconto sono versate direttamente allo sportello della sezione di tesoreria provinciale dello Stato, secondo il domicilio fiscale dei soggetti interessati, previa compilazione dell'ordinaria distinta di versamento mod. 124T, ovvero a mezzo del servizio dei conti correnti postali, previa compilazione del bollettino di conto corrente postale gia' intestato alla medesima tesoreria. Su entrambi i modelli occorre riportare, tra l'altro, il codice fiscale del versante e l'anno per il quale si versa il contributo. Il versamento deve affluire al capo XXVI capitolo 3392, art. 4, relativamente ai servizi su rete fissa; capitolo 3392, art. 5, relativamente ai servizi radiomobili terrestri; capitolo 3392, art. 6, relativamente ai servizi satellitari. 2. L'acconto dovuto entro il 15 dicembre 1999, a valere sul contributo relativo al medesimo anno, e' versato, con le prescritte modalita', entro il 30 aprile 2000.