Art. 4. 1. I soggetti, che hanno iniziato nell'anno 1999 attivita' sottoposte a contributo, sono tenuti, fermo restando il disposto del comma 2 dell'art. 3, a versare l'acconto, nelle misure e nei termini indicati nell'art. 20, comma 2, della legge n. 448 del 1998, sulla base di previsioni riguardanti il volume d'affari e, per i soggetti con fatturato stimato in misura inferiore a lire 200 miliardi, le eventuali perdite di esercizio per lo stesso anno 1999. Le previsioni formano oggetto di una apposita nota sottoscritta dal legale rappresentante della societa' e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, da inviare al Ministero delle comunicazioni ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Per i soggetti, che hanno iniziato attivita' sottoposte a contributo prima dell'anno 1999, la previsione del volume d'affari per l'anno 1999 non puo' essere inferiore a quello dell'anno 1998. 3. Le somme corrisposte a titolo di contributo che risultano non dovute possono essere recuperate dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1, detraendole da quanto dovuto in occasione dei successivi versamenti effettuati sia a titolo di acconto che di saldo; dell'avvenuta compensazione e' data comunicazione al Ministero delle comunicazioni, ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il mese successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento sul quale e' stato operato il predetto recupero. 4. I predetti soggetti possono, in alternativa, chiedere il rimborso delle somme indebitamente pagate a titolo di contributo mediante apposita istanza al Ministero delle comunicazioni, il quale provvede, previa informativa al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo le disposizioni degli articoli 393 e 394 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 10 luglio 1969 (allegato A).