Art. 4.
  1.   I  soggetti,  che  hanno  iniziato  nell'anno  1999  attivita'
sottoposte  a contributo, sono tenuti, fermo restando il disposto del
comma  2 dell'art. 3, a versare l'acconto, nelle misure e nei termini
indicati  nell'art.  20,  comma 2, della legge n. 448 del 1998, sulla
base  di  previsioni riguardanti il volume d'affari e, per i soggetti
con  fatturato  stimato  in  misura inferiore a lire 200 miliardi, le
eventuali perdite di esercizio per lo stesso anno 1999. Le previsioni
formano   oggetto  di  una  apposita  nota  sottoscritta  dal  legale
rappresentante  della  societa'  e  controfirmata  dal presidente del
collegio sindacale, da inviare al Ministero delle comunicazioni ed al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  2.  Per  i  soggetti,  che  hanno  iniziato  attivita' sottoposte a
contributo  prima  dell'anno  1999, la previsione del volume d'affari
per l'anno 1999 non puo' essere inferiore a quello dell'anno 1998.
  3.  Le  somme  corrisposte a titolo di contributo che risultano non
dovute  possono  essere  recuperate  dai  soggetti  di cui al comma 1
dell'art. 1, detraendole da quanto dovuto in occasione dei successivi
versamenti   effettuati  sia  a  titolo  di  acconto  che  di  saldo;
dell'avvenuta  compensazione e' data comunicazione al Ministero delle
comunicazioni,  ed  al  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione  economica entro il mese successivo a quello in cui e'
stato effettuato il versamento sul quale e' stato operato il predetto
recupero.
  4.  I  predetti  soggetti  possono,  in  alternativa,  chiedere  il
rimborso  delle  somme  indebitamente  pagate  a titolo di contributo
mediante  apposita istanza al Ministero delle comunicazioni, il quale
provvede,  previa informativa al Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica,  secondo  le  disposizioni  degli
articoli  393 e 394 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro,
approvate   con  decreto  del  Ministro  del  tesoro  10 luglio  1969
(allegato A).