Art. 6. 1. A dimostrazione dell'avvenuto versamento del saldo del contributo le societa' sono tenute a trasmettere, entro dieci giorni dalla data dello stesso, al Ministero delle comunicazioni nonche' al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, copia della attestazione di versamento. Unitamente a detta attestazione sono inviati ai due Ministeri con apposita nota i dali relativi al fatturato cui il contributo si riferisce nonche' copia del bilancio di esercizio approvato. La nota deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della societa' e controfirmata dal presidente del collegio sindacale. 2. I Ministeri delle comunicazioni e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono eseguire verifiche circa la regolarita' dei versamenti dell'acconto e del saldo del contributo dovuto.