Art. 6.
  1.   A   dimostrazione   dell'avvenuto  versamento  del  saldo  del
contributo  le societa' sono tenute a trasmettere, entro dieci giorni
dalla  data dello stesso, al Ministero delle comunicazioni nonche' al
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
copia   della   attestazione   di   versamento.  Unitamente  a  detta
attestazione  sono  inviati ai due Ministeri con apposita nota i dali
relativi  al  fatturato  cui il contributo si riferisce nonche' copia
del bilancio di esercizio approvato. La nota deve essere sottoscritta
dal   legale   rappresentante  della  societa'  e  controfirmata  dal
presidente del collegio sindacale.
  2.  I  Ministeri  delle  comunicazioni e del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  possono eseguire verifiche circa la
regolarita'  dei  versamenti  dell'acconto e del saldo del contributo
dovuto.