Allegato A Art. 393. Rimborso di somme indebitamente versate all'erario Nel caso di versamento all'erario di somme non dovute, l'Amministrazione ne effettua il rimborso agli aventi diritto con le modalita' previste per il pagamento delle spese dello Stato. La direzione provinciale del Tesoro e' competente a disporre, con le modalita' di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908, il rimborso, a favore di persone fisiche o giuridiche, delle somme erroneamente o indebitamente versate in conto entrate del Tesoro (capo X), concernenti, in via di massima: le somme versate in piu' per l'acquisto di materiale fuori uso da Amministrazioni dello Stato, quando l'importo del contratto sia stato determinato in via presuntiva; le quote indebite o inesigibili, versate dagli esattori delle imposte dirette o dai ricevitori provinciali per tassa ispezione farmacie e officine di prodotti chimici e di preparati galenici, per contributi delle farmacie non rurali, ecc.; le trattenute in piu' effettuate sulle pensioni e sugli stipendi; i versamenti erroneamente effettuati al capo X, per i quali le tesorerie provinciali non hanno potuto provvedere alla rettifica di imputazione; le somme relative ai vaglia del Tesoro incamerati per perenzione amministrativa; i depositi provvisori incamerati perche' di data remota; i sospesi di tesoreria derivanti da anticipazioni fatte dalle tesorerie provinciali alle Amministrazioni dello Stato e versate erroneamente all'erario all'atto della restituzione. La direzione provinciale del Tesoro e' altresi' competente a disporre il rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate a capi diversi dal capo X, nel caso in cui le amministrazioni centrali competenti non abbiano, nel proprio stato di previsione della spesa, uno specifico stanziamento. Ove si tratti di somme erroneamente versate sull'apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria, e per le quali non sia stata ancora emessa quietanza di entrata, si procede nei modi previsti dal precedente art. 254. Art. 394. Documenti occorrenti per il rimborso Per ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate in conto entrate del Tesoro (capo X), gli aventi diritto devono produrre alla direzione provinciale del Tesoro motivata istanza su carta bollata, salvo i casi di esenzione dall'imposta di bollo previsti dalla legge, corredata dai seguenti documenti: a) quietanza originale comprovante l'avvenuto versamento della somma di cui si chiede il rimborso, ovvero certificato mod. 128 T, sostitutivo della quietanza smarrita o distrutta, da emettersi dalla Sezione di tesoreria provinciale che ha ricevuto il versamento. Nel caso che si tratti di quietanza collettiva, puo' prodursi copia fotostatica della medesima autenticata nei modi prescritti; b) nulla osta al rimborso da parte dell'ufficio che ha disposto il versamento all'erario della somma chiesta in restituzione; c) certificazioni per attestare la rappresentanza legale, nei casi in cui si renda necessario. L'istanza, di cui al comma precedente, puo' essere rivolta a una direzione provinciale del Tesoro diversa da quella coesistente alla tesoreria che ha rilasciato la quietanza. Qualora il rimborso riguardi somme non affluite al capo X, la domanda va indirizzata all'amministrazione centrale competente, la quale - ove non abbia, nel proprio stato di previsione della spesa, apposito capitolo per il rimborso - trasmette, facendo risultare tale circostanza, l'istanza alla direzione provinciale del Tesoro coesistente alla tesoreria che ha rilasciato la quietanza, per le conseguenti operazioni di rimborso. Art. 254. Somme erroneamente accreditate al conto corrente postale di tesoreria 1. Le somme erroneamente accreditate, in tutto o in parte, al conto corrente postale di tesoreria e per le quali non siano state ancora emesse le corrispondenti quietanze di entrata, sono restituite al versante. La restituzione e' disposta: a) dagli uffici competenti ad apporre il visto sulle distinte di cui al successivo art. 267, quando per i relativi versamenti sia prevista tale formalita'; b) dalla direzione provinciale del Tesoro, negli altri casi. I predetti uffici, accertato che il versamento e' in tutto o in parte non dovuto, autorizzano la tesoreria a disporre il rimborso delle somme erroneamente versate, mediante apposita annotazione sulla relativa distinta nel primo caso e con lettera ufficiale nel secondo. La tesoreria, in base alla predetta autorizzazione, emette, per l'importo erroneamente versato vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia da spedire all'indirizzo del versante, previa annotazione dei relativi estremi sulla distinta di versamento o sulle lettere della direzione provinciale del Tesoro.