(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A

                              Art. 393.
         Rimborso di somme indebitamente versate all'erario

    Nel   caso   di   versamento  all'erario  di  somme  non  dovute,
l'Amministrazione  ne effettua il rimborso agli aventi diritto con le
modalita' previste per il pagamento delle spese dello Stato.
    La direzione provinciale del Tesoro e' competente a disporre, con
le modalita' di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908, il rimborso, a
favore  di  persone  fisiche o giuridiche, delle somme erroneamente o
indebitamente   versate   in  conto  entrate  del  Tesoro  (capo  X),
concernenti, in via di massima:
      le  somme versate in piu' per l'acquisto di materiale fuori uso
da  Amministrazioni  dello  Stato, quando l'importo del contratto sia
stato determinato in via presuntiva;
      le  quote  indebite o inesigibili, versate dagli esattori delle
imposte  dirette  o  dai  ricevitori  provinciali per tassa ispezione
farmacie  e officine di prodotti chimici e di preparati galenici, per
contributi delle farmacie non rurali, ecc.;
      le  trattenute  in  piu'  effettuate  sulle  pensioni  e  sugli
stipendi;
      i  versamenti erroneamente effettuati al capo X, per i quali le
tesorerie  provinciali  non hanno potuto provvedere alla rettifica di
imputazione;
      le   somme   relative  ai  vaglia  del  Tesoro  incamerati  per
perenzione amministrativa;
      i depositi provvisori incamerati perche' di data remota;
      i  sospesi  di tesoreria derivanti da anticipazioni fatte dalle
tesorerie  provinciali  alle  Amministrazioni  dello  Stato e versate
erroneamente all'erario all'atto della restituzione.
    La  direzione  provinciale  del  Tesoro  e' altresi' competente a
disporre il rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate
a  capi  diversi  dal  capo  X,  nel  caso  in cui le amministrazioni
centrali  competenti  non  abbiano,  nel  proprio stato di previsione
della spesa, uno specifico stanziamento.
    Ove  si  tratti di somme erroneamente versate sull'apposito conto
corrente  postale  intestato  alla  tesoreria, e per le quali non sia
stata  ancora  emessa  quietanza  di  entrata,  si  procede  nei modi
previsti dal precedente art. 254.
                              Art. 394.
                Documenti occorrenti per il rimborso
    Per  ottenere  il  rimborso  delle somme indebitamente versate in
conto entrate del Tesoro (capo X), gli aventi diritto devono produrre
alla  direzione  provinciale  del  Tesoro  motivata  istanza su carta
bollata,  salvo  i  casi  di esenzione dall'imposta di bollo previsti
dalla legge, corredata dai seguenti documenti:
      a) quietanza  originale comprovante l'avvenuto versamento della
somma  di  cui  si chiede il rimborso, ovvero certificato mod. 128 T,
sostitutivo  della quietanza smarrita o distrutta, da emettersi dalla
Sezione di tesoreria provinciale che ha ricevuto il versamento.
    Nel  caso  che  si  tratti di quietanza collettiva, puo' prodursi
copia fotostatica della medesima autenticata nei modi prescritti;
      b) nulla osta al rimborso da parte dell'ufficio che ha disposto
il versamento all'erario della somma chiesta in restituzione;
      c) certificazioni  per  attestare la rappresentanza legale, nei
casi in cui si renda necessario.
    L'istanza,  di cui al comma precedente, puo' essere rivolta a una
direzione  provinciale  del Tesoro diversa da quella coesistente alla
tesoreria che ha rilasciato la quietanza.
    Qualora  il  rimborso  riguardi  somme non affluite al capo X, la
domanda  va  indirizzata  all'amministrazione centrale competente, la
quale  -  ove non abbia, nel proprio stato di previsione della spesa,
apposito capitolo per il rimborso - trasmette, facendo risultare tale
circostanza,   l'istanza   alla   direzione  provinciale  del  Tesoro
coesistente  alla  tesoreria  che  ha rilasciato la quietanza, per le
conseguenti operazioni di rimborso.
                              Art. 254.
Somme erroneamente accreditate al conto corrente postale di tesoreria
    1.  Le  somme  erroneamente  accreditate, in tutto o in parte, al
conto  corrente  postale  di tesoreria e per le quali non siano state
ancora emesse le corrispondenti quietanze di entrata, sono restituite
al versante.
    La restituzione e' disposta:
      a) dagli  uffici  competenti ad apporre il visto sulle distinte
di  cui  al successivo art. 267, quando per i relativi versamenti sia
prevista tale formalita';
      b) dalla direzione provinciale del Tesoro, negli altri casi.
    I  predetti  uffici, accertato che il versamento e' in tutto o in
parte  non  dovuto,  autorizzano  la tesoreria a disporre il rimborso
delle somme erroneamente versate, mediante apposita annotazione sulla
relativa distinta nel primo caso e con lettera ufficiale nel secondo.
    La  tesoreria,  in base alla predetta autorizzazione, emette, per
l'importo  erroneamente  versato  vaglia  cambiario  non trasferibile
della  Banca  d'Italia  da spedire all'indirizzo del versante, previa
annotazione dei relativi estremi sulla distinta di versamento o sulle
lettere della direzione provinciale del Tesoro.