Art. 10. 1. I fondi per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza vengono accreditati al commissario delegato dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Regione siciliana in parti proporzionali alla partecipazione delle predette amministrazioni al fondo complessivo di lire 62,4 miliardi. 2. Le predette somme vengono accreditate al commissario delegato, per ciascun progetto, secondo le seguenti modalita': 10% dell'importo, a titolo di anticipazione, alla data di comunicazione del programma di interventi, di cui all'art. 2, comma 5, della presente ordinanza; 10% ad avvenuta approvazione; 10% all'affidamento dei lavori alla impresa appaltatrice; successive tre aliquote pari al 20% dell'importo impegnato, come ricavato dal quadro economico a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta, al raggiungimento del 30%, del 60% e del 90% della spesa sull'importo impegnato; il saldo del 10% sara' corrisposto ad avvenuto collaudo delle opere. 3. Le economie accertate durante l'esecuzione dei lavori potranno essere utilizzate per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2.