Art. 10.
  1.  I  fondi  per  la  realizzazione  degli  interventi di cui alla
presente  ordinanza  vengono  accreditati al commissario delegato dal
Dipartimento  della  protezione  civile,  dal  Ministero  dei  lavori
pubblici  e  dalla  Regione  siciliana  in  parti  proporzionali alla
partecipazione delle predette amministrazioni al fondo complessivo di
lire 62,4 miliardi.
  2.  Le  predette somme vengono accreditate al commissario delegato,
per ciascun progetto, secondo le seguenti modalita':
    10%  dell'importo,  a  titolo  di  anticipazione,  alla  data  di
comunicazione  del  programma di interventi, di cui all'art. 2, comma
5, della presente ordinanza;
    10% ad avvenuta approvazione;
    10% all'affidamento dei lavori alla impresa appaltatrice;
    successive  tre aliquote pari al 20% dell'importo impegnato, come
ricavato dal quadro economico a seguito dell'applicazione del ribasso
d'asta,  al  raggiungimento  del  30%,  del 60% e del 90% della spesa
sull'importo impegnato;
    il  saldo  del  10%  sara' corrisposto ad avvenuto collaudo delle
opere.
  3.  Le  economie accertate durante l'esecuzione dei lavori potranno
essere utilizzate per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2.