Art. 12.
  1.  Per  la  realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla
presente  ordinanza,  possono essere adottati provvedimenti in deroga
alle   seguenti   norme,   nel   rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento giuridico:
    regio   decreto   18 novembre   1923,   n.   2240,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16;
    regio  decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni
ed integrazioni, articoli 41 e 117;
    decreto  del  Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076,
art. 42;
    decreto  del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939,
articoli 5 e 7;
    decreto  del  Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299,
articoli 1, comma 2, 3 e 8, comma 3;
    decreto  del  Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367,
art. 20;
    decreto  legislativo  20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4, 8, 13,
14, 18 e 19;
    legge della Regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21, e successive
modifiche  ed integrazioni, articoli 3, 4, 5, 19, 23, 34, 34-bis, 36,
39 e 40;
    legge   della   Regione  siciliana  12 gennaio  1993,  n.  10,  e
successive   modifiche  ed  integrazioni,  articoli  30,  escluso  le
attivita' di cui all'art. 4 della presente ordinanza, 65;
    legge  della Regione siciliana 8 gennaio 1996, n. 4, e successive
modifiche ed integrazioni, articoli 12, 14, 19, comma 2;
    legge  della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 22, e successive
modifiche ed integrazioni, art. 14;
    legge   della  Regione  siciliana  2 settembre  1998,  n.  21,  e
successive modifiche ed integrazioni, articoli 1 e 3;
    decreto  del  presidente  della  regione siciliana 17 maggio 1999
"recepimento  del  decreto  del Presidente della Repubblica 12 aprile
1996  -  V.I.A.  -  Atto di indirizzo e coordinamento", ad esecuzione
delle attivita' di cui all'art. 4 della presente ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 31 marzo 2000
                                                  Il Ministro: Bianco