Art. 12. 1. Per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, possono essere adottati provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 41 e 117; decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, art. 42; decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, articoli 5 e 7; decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299, articoli 1, comma 2, 3 e 8, comma 3; decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, art. 20; decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4, 8, 13, 14, 18 e 19; legge della Regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 4, 5, 19, 23, 34, 34-bis, 36, 39 e 40; legge della Regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 30, escluso le attivita' di cui all'art. 4 della presente ordinanza, 65; legge della Regione siciliana 8 gennaio 1996, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 12, 14, 19, comma 2; legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, art. 14; legge della Regione siciliana 2 settembre 1998, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 1 e 3; decreto del presidente della regione siciliana 17 maggio 1999 "recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 - V.I.A. - Atto di indirizzo e coordinamento", ad esecuzione delle attivita' di cui all'art. 4 della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 marzo 2000 Il Ministro: Bianco