Art. 2.
  1.  Il commissario delegato provvede al completamento dei programmi
degli  interventi  gia'  finanziati  e  in  corso  o  da approntare e
realizzare, necessari per fronteggiare la situazione di emergenza nei
settori  dell'approvvigionamento,  dell'adduzione, potabilizzazione e
della  distribuzione delle acque, delle fognature e della depurazione
delle  acque  reflue, del riutilizzo e recapito delle acque depurate,
provvedendo,  altresi',  ad  individuare  i  soggetti attuatori degli
interventi.  Il  commissario  per  la  durata dell'emergenza assicura
altresi'  la  continuita' dell'utilizzo delle acque provenienti dagli
impianti  di trattamento prorogando le gestioni in essere nelle more,
ove necessario, della definizione di nuovi affidamenti degli stessi.
  2.  Il  commissario  dispone  prioritariamente,  nei  limiti  delle
disponibilita'  finanziarie  di cui all'art. 9, gli interventi per il
superamento  della  situazione  di emergenza per l'approvvigionamento
idrico  delle  province  di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e
Trapani.  Il commissario pone in essere ogni iniziativa necessaria ad
accelerare  l'attuazione  del  programma  straordinario  di  cui alla
allegata  tabella  A,  che  forma  parte  integrante  della  presente
ordinanza,    acquisendo   sui   progetti   l'intesa   del   Ministro
dell'ambiente  che  dovra' essere resa entro trenta giorni dalla data
di ricevimento della richiesta, oltre alle opere previste dall'art. 2
della   ordinanza   del   Ministro   dell'interno   delegato  per  il
coordinamento  della protezione civile, n. 3043 del 26 febbraio 2000,
che non possano essere completate con fondi della stessa ordinanza ed
eventuali  altri interventi la cui ultima azione possa avvenire entro
il 30 giugno 2001.
  3.  Ai  fini  della presente ordinanza il commissario delegato puo'
individuare,  inoltre,  nuovi  punti  di approvvigionamento idrico ed
attuare  gli  interventi  necessari  alla  loro  utilizzazione;  puo'
altresi'  acquisire  punti  di  approvvigionamento esistenti mediante
provvedimenti di occupazione d'urgenza e requisizione temporanea. Per
la  relativa  copertura finanziaria il commissario delegato si avvale
dei  fondi  di  cui  al capitolo 69901 del bilancio di previsione per
l'anno 2000 della Regione siciliana.
  4.  I residui interventi ricompresi nelle fasce B e C del programma
approvato  dalla giunta regionale di cui alle premesse, costituiranno
oggetto dell'accordo di programma quadro "approvvigionamento idrico e
risanamento  acque  -  settore  risorse  idriche" di cui alle "Intese
istituzionali  di  programma  tra  il  Governo  della Repubblica e la
Giunta  regionale"  approvate  con  deliberazione  del  C.I.P.E.  del
6 agosto 1999 e sottoscritto il 13 settembre 1999.
  5.  Il  commissario  delegato  definisce,  entro venti giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  il programma straordinario degli interventi da
realizzare per sopperire alla emergenza in corso. Detto programma, da
sottoporre  al  parere della commissione di cui al successivo art. 7,
puo'  essere  predisposto  anche per stralci dandone comunicazione al
Ministero  dei  lavori  pubblici  ed al Dipartimento della protezione
civile.
  6.  Il  commissario  delegato  predispone  il piano di tutela delle
acque  di  cui all'art. 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152;   il   commissario   approva  ed  attua  altresi'  un  programma
straordinario  degli  interventi  da  realizzare  per riutilizzare le
acque  depurate  e  per tutelare i corpi idrici ricettori dell'intera
regione  nel  rispetto  dei criteri di massima sicurezza sanitaria ed
ambientale.  Nelle  more  dell'approvazione  di  tale  programma,  il
commissario  realizza,  previa intesa del Ministero dell'ambiente sui
singoli  progetti,  che  dovra' essere resa entro trenta giorni dalla
data  di  ricevimento  della  richiesta, gli interventi di fognatura,
collettamento,  depurazione,  riutilizzo  e recapito delle acque gia'
finanziati  e non ancora appaltati alla data della presente ordinanza
ovvero  il  cui finanziamento sia previsto dagli accordi di programmi
quadro  per  il  ciclo integrato delle acque nell'ambito delle intese
istituzionali di programma Stato-Regione siciliana.