Art. 2. 1. Il commissario delegato provvede al completamento dei programmi degli interventi gia' finanziati e in corso o da approntare e realizzare, necessari per fronteggiare la situazione di emergenza nei settori dell'approvvigionamento, dell'adduzione, potabilizzazione e della distribuzione delle acque, delle fognature e della depurazione delle acque reflue, del riutilizzo e recapito delle acque depurate, provvedendo, altresi', ad individuare i soggetti attuatori degli interventi. Il commissario per la durata dell'emergenza assicura altresi' la continuita' dell'utilizzo delle acque provenienti dagli impianti di trattamento prorogando le gestioni in essere nelle more, ove necessario, della definizione di nuovi affidamenti degli stessi. 2. Il commissario dispone prioritariamente, nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 9, gli interventi per il superamento della situazione di emergenza per l'approvvigionamento idrico delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani. Il commissario pone in essere ogni iniziativa necessaria ad accelerare l'attuazione del programma straordinario di cui alla allegata tabella A, che forma parte integrante della presente ordinanza, acquisendo sui progetti l'intesa del Ministro dell'ambiente che dovra' essere resa entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, oltre alle opere previste dall'art. 2 della ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 3043 del 26 febbraio 2000, che non possano essere completate con fondi della stessa ordinanza ed eventuali altri interventi la cui ultima azione possa avvenire entro il 30 giugno 2001. 3. Ai fini della presente ordinanza il commissario delegato puo' individuare, inoltre, nuovi punti di approvvigionamento idrico ed attuare gli interventi necessari alla loro utilizzazione; puo' altresi' acquisire punti di approvvigionamento esistenti mediante provvedimenti di occupazione d'urgenza e requisizione temporanea. Per la relativa copertura finanziaria il commissario delegato si avvale dei fondi di cui al capitolo 69901 del bilancio di previsione per l'anno 2000 della Regione siciliana. 4. I residui interventi ricompresi nelle fasce B e C del programma approvato dalla giunta regionale di cui alle premesse, costituiranno oggetto dell'accordo di programma quadro "approvvigionamento idrico e risanamento acque - settore risorse idriche" di cui alle "Intese istituzionali di programma tra il Governo della Repubblica e la Giunta regionale" approvate con deliberazione del C.I.P.E. del 6 agosto 1999 e sottoscritto il 13 settembre 1999. 5. Il commissario delegato definisce, entro venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il programma straordinario degli interventi da realizzare per sopperire alla emergenza in corso. Detto programma, da sottoporre al parere della commissione di cui al successivo art. 7, puo' essere predisposto anche per stralci dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici ed al Dipartimento della protezione civile. 6. Il commissario delegato predispone il piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152; il commissario approva ed attua altresi' un programma straordinario degli interventi da realizzare per riutilizzare le acque depurate e per tutelare i corpi idrici ricettori dell'intera regione nel rispetto dei criteri di massima sicurezza sanitaria ed ambientale. Nelle more dell'approvazione di tale programma, il commissario realizza, previa intesa del Ministero dell'ambiente sui singoli progetti, che dovra' essere resa entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, gli interventi di fognatura, collettamento, depurazione, riutilizzo e recapito delle acque gia' finanziati e non ancora appaltati alla data della presente ordinanza ovvero il cui finanziamento sia previsto dagli accordi di programmi quadro per il ciclo integrato delle acque nell'ambito delle intese istituzionali di programma Stato-Regione siciliana.