Art. 3.
  1.   Il   commissario  delegato  si  avvale  delle  amministrazioni
periferiche   dello   Stato,  dell'amministrazione  regionale,  delle
province  e  dei comuni, delle aziende municipalizzate, dei consorzi,
delle universita' delle aziende sanitarie locali, dei servizi tecnici
nazionali.
  2.  L'utilizzazione  di  personale  delle pubbliche amministrazioni
puo'   essere  disposta  dal  commissario  delegato  in  deroga  alle
procedure  di  comando  e di distacco, nel limite di quindici unita',
per   la   formazione  di  una  segreteria  tecnica  di  supporto  al
commissario medesimo.
  3.  Il  personale  di  cui  al  presente articolo e' autorizzato ad
effettuare  lavoro  straordinario  nel limite massimo di settanta ore
mensili,  calcolato  sulla  base  degli  importi  orari  spettanti in
relazione   alle   qualifiche   di   appartenenza   e   all'attivita'
effettivamente  resa.  Per  le  missioni  del  personale, richieste e
autorizzate  dal commissario delegato, e' riconosciuto il trattamento
spettante  in relazione alle qualifiche di appartenenza, intendendosi
autorizzato  anche  l'uso  del mezzo proprio con rimborso degli oneri
relativi  alla  polizza  assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16
del  decreto  del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44.
Le  amministrazioni  di appartenenza sono autorizzate ad anticipare e
liquidare,   a   carico   dei  pertinenti  capitoli  di  bilancio,  i
trattamenti  di missione e gli eventuali premi assicurativi in favore
del  rispettivo  personale,  che  verranno rimborsati dal commissario
sulla base delle documentate richieste.