Art. 3. 1. Il commissario delegato si avvale delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle province e dei comuni, delle aziende municipalizzate, dei consorzi, delle universita' delle aziende sanitarie locali, dei servizi tecnici nazionali. 2. L'utilizzazione di personale delle pubbliche amministrazioni puo' essere disposta dal commissario delegato in deroga alle procedure di comando e di distacco, nel limite di quindici unita', per la formazione di una segreteria tecnica di supporto al commissario medesimo. 3. Il personale di cui al presente articolo e' autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di settanta ore mensili, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza e all'attivita' effettivamente resa. Per le missioni del personale, richieste e autorizzate dal commissario delegato, e' riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, intendendosi autorizzato anche l'uso del mezzo proprio con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44. Le amministrazioni di appartenenza sono autorizzate ad anticipare e liquidare, a carico dei pertinenti capitoli di bilancio, i trattamenti di missione e gli eventuali premi assicurativi in favore del rispettivo personale, che verranno rimborsati dal commissario sulla base delle documentate richieste.