Art. 4. 1. L'Ente acquedotti siciliani inoltra al Ministero dell'ambiente entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana lo studio relativo all'impattoambientale delle opere di completamento della diga di Blufi; tale studio, redatto secondo le modalita' previste del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, dovra' specificare in particolare: il ruolo della diga di Blufi nello schema idrico di riferimento; la qualita', la natura e la provenienza dei materiali per la realizzazione dell'opera; l'indicazione delle cave disponibili, le modalita' di coltivazione e di recupero e le interferenze con la viabilita' esistente indotta dal transito dei mezzi da/verso il sito di cantiere; l'analisi della qualita' delle acque e gli eventuali interventi previsti a tutela delle acque invasate; le opere connesse ed i relativi impatti. 2. Entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui al precedente comma, il Ministero dell'ambiente pone in essere tutti gli atti di propria competenza propedeutici alla formulazione del giudizio di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Entro lo stesso termine dovranno esprimersi gli altri enti ed organismi che concorrono alla formazione della valutazione dell'impatto ambientale. 3. Nelle more del completamento delle procedure per la valutazione dell'impatto ambientale, sono autorizzati esclusivamente le attivita' di ripristino del cantiere, per predisporlo all'inizio dei lavori, e la realizzazione dei rilevati sperimentali con i materiali delle cave individuate, con oneri a carico delle risorse della Regione siciliana.