Art. 4.
  1.  L'Ente  acquedotti siciliani inoltra al Ministero dell'ambiente
entro  sessanta  giorni  dalla pubblicazione della presente ordinanza
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana lo studio relativo
all'impattoambientale  delle  opere  di  completamento  della diga di
Blufi; tale studio, redatto secondo le modalita' previste del decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del 27 dicembre 1988,
dovra' specificare in particolare:
    il ruolo della diga di Blufi nello schema idrico di riferimento;
    la  qualita',  la  natura  e  la provenienza dei materiali per la
realizzazione dell'opera;
    l'indicazione   delle   cave   disponibili,   le   modalita'   di
coltivazione  e  di  recupero  e  le  interferenze  con la viabilita'
esistente  indotta  dal  transito  dei  mezzi  da/verso  il  sito  di
cantiere;
    l'analisi  della  qualita' delle acque e gli eventuali interventi
previsti a tutela delle acque invasate;
    le opere connesse ed i relativi impatti.
  2.  Entro  sessanta  giorni  dal ricevimento dello studio di cui al
precedente comma, il Ministero dell'ambiente pone in essere tutti gli
atti   di  propria  competenza  propedeutici  alla  formulazione  del
giudizio  di  compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della legge
8 luglio  1986,  n.  349. Entro lo stesso termine dovranno esprimersi
gli  altri  enti  ed  organismi  che concorrono alla formazione della
valutazione dell'impatto ambientale.
  3.  Nelle more del completamento delle procedure per la valutazione
dell'impatto ambientale, sono autorizzati esclusivamente le attivita'
di  ripristino del cantiere, per predisporlo all'inizio dei lavori, e
la realizzazione dei rilevati sperimentali con i materiali delle cave
individuate,   con   oneri  a  carico  delle  risorse  della  Regione
siciliana.