Art. 5.
  1.  Per  la  ricerca,  captazione ed utilizzo a consumo umano delle
acque  di  falda  disponibili  e' autorizzata la deroga alle seguenti
norme: titolo II del testo unico sulle acque n. 1775 dell'11 dicembre
1933,  legge  regionale  10 agosto  1985,  n. 37, decreto assessorato
sanita'  -  regione  siciliana  n. 3446 del 21 novembre 1992, decreto
ministeriale  sanita'  del  26 marzo  1991  nel rispetto comunque dei
parametri  per  il  consumo  umano di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente   della  Repubblica  n.  236  del  24 maggio  1988,  piano
regolatore generale delle acque.
  2.  L'uso a fini idropotabili delle acque disponibili dovra' essere
autorizzato   dalla   azienda   sanitaria   locale   territorialmente
competente  sulla  scorta  delle  risultanze  derivanti  da  una fase
preventiva  e  congrua  di campionamento ed analisi, in ogni caso non
superiori ad un mese e controlli sistematici per almeno un anno.
  3.  L'istituto  per  la  geochimica  dei  fluidi  di Palermo, anche
avvalendosi  di  esperti  idrogeologi  e  geochimici dell'universita'
redige e consegna al commissario delegato ed alla commissione tecnica
di  cui  all'art.  7,  entro  sei  mesi  dalla  data  della  presente
ordinanza,  uno  studio  di  prefattibilita'  sulla  possibilita'  di
rinvenimento  e  utilizzazione  di  nuove risorse idriche sotterranee
nelle  province siciliane interessate dall'emergenza. A tale scopo il
Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato a trasferire
all'istituto la somma di L. 100.000.000. Il relativo onere e' posto a
carico   dell'unita'  previsionale  di  base  20.2.1.3  "fondo  della
protezione  civile"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.