Art. 5. 1. Per la ricerca, captazione ed utilizzo a consumo umano delle acque di falda disponibili e' autorizzata la deroga alle seguenti norme: titolo II del testo unico sulle acque n. 1775 dell'11 dicembre 1933, legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, decreto assessorato sanita' - regione siciliana n. 3446 del 21 novembre 1992, decreto ministeriale sanita' del 26 marzo 1991 nel rispetto comunque dei parametri per il consumo umano di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 24 maggio 1988, piano regolatore generale delle acque. 2. L'uso a fini idropotabili delle acque disponibili dovra' essere autorizzato dalla azienda sanitaria locale territorialmente competente sulla scorta delle risultanze derivanti da una fase preventiva e congrua di campionamento ed analisi, in ogni caso non superiori ad un mese e controlli sistematici per almeno un anno. 3. L'istituto per la geochimica dei fluidi di Palermo, anche avvalendosi di esperti idrogeologi e geochimici dell'universita' redige e consegna al commissario delegato ed alla commissione tecnica di cui all'art. 7, entro sei mesi dalla data della presente ordinanza, uno studio di prefattibilita' sulla possibilita' di rinvenimento e utilizzazione di nuove risorse idriche sotterranee nelle province siciliane interessate dall'emergenza. A tale scopo il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a trasferire all'istituto la somma di L. 100.000.000. Il relativo onere e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 "fondo della protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.