Art. 6.
  1.  I  prefetti  delle  province  interessate  sono autorizzati, su
richiesta  del  commissario  delegato  e  per il periodo strettamente
necessario,  a  requisire  dagli  invasi, in deroga alle destinazioni
attuali,   i   quantitativi   di   acqua   necessari  al  superamento
dell'emergenza  idrica per gli usi potabili a carico dei fondi di cui
all'art. 9.