Art. 7. 1. E' istituita una commissione tecnica composta da nove esperti, di cui il presidente e due componenti designati dal commissario delegato, due componenti designati dal Ministero dei lavori pubblici, due componenti designati dal Ministero dell'ambiente e due dal Dipartimento della protezione civile. 2. La commissione e' nominata dal commissario delegato, che ne fissa anche i compensi, ed ha sede presso gli uffici del commissario medesimo. Il relativo onere grava sulle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 9. 3. La commissione coadiuva per il commissario delegato ed il vice-commissario per l'affidamento degli incarichi di progettazione per la pianificazione e l'esame egli interventi di cui all'art. 2 della presente ordinanza e, durante il corso dei lavori per l'esecuzione degli stessi.