Art. 7.
  1.  E'  istituita una commissione tecnica composta da nove esperti,
di  cui  il  presidente  e  due  componenti designati dal commissario
delegato, due componenti designati dal Ministero dei lavori pubblici,
due  componenti  designati  dal  Ministero  dell'ambiente  e  due dal
Dipartimento della protezione civile.
  2.  La  commissione  e'  nominata  dal commissario delegato, che ne
fissa  anche i compensi, ed ha sede presso gli uffici del commissario
medesimo. Il relativo onere grava sulle disponibilita' finanziarie di
cui all'art. 9.
  3.  La  commissione  coadiuva  per  il  commissario  delegato ed il
vice-commissario  per  l'affidamento degli incarichi di progettazione
per  la  pianificazione  e  l'esame egli interventi di cui all'art. 2
della   presente  ordinanza  e,  durante  il  corso  dei  lavori  per
l'esecuzione degli stessi.