Art. 8.
  1.  Il  commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti
delle  opere  e  degli  impianti autorizzandone anche l'esercizio. In
particolare  l'approvazione  dei  progetti  da  parte del commissario
delegato  sostituisce  ad  ogni  effetto,  pareri,  autorizzazioni  e
concessioni   di   organi   regionali,   provinciali   e  comunali  e
costituisce,  ove  occorre,  variante  agli strumenti urbanistici dei
comuni interessati alla realizzazione delle opere e alla disposizione
dell'area  di  rispetto  e  composta  la  dichiarazione  di  pubblica
utilita', urgenza e indifferibilita' dei lavori.
  2.  Il  commissario  delegato  per  l'espletamento delle indagini e
delle  ricerche  necessarie  all'attivita'  di progettazione, dispone
l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della
legge   11 febbraio   1994,   n.   109,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;  per  le  occupazioni  d'urgenza  e  per  le  eventuali
espropriazioni  delle  aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e
degli  interventi  emette  il  decreto di occupazione e provvede alla
redazione  dello  stato di consistenza e del verbale di immissione in
possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.