Art. 8. 1. Il commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti autorizzandone anche l'esercizio. In particolare l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorre, variante agli strumenti urbanistici dei comuni interessati alla realizzazione delle opere e alla disposizione dell'area di rispetto e composta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' dei lavori. 2. Il commissario delegato per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attivita' di progettazione, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni; per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi emette il decreto di occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.