Art. 9.
  1.  All'onere  relativo agli interventi di cui all'art. 2, comma 2,
stimato  in lire 54,8 miliardi ed alle attivita' di cui agli articoli
3  e  7,  stimato in lire 7,6 miliardi, per un importo totale di lire
62,4  miliardi,  si  fa  fronte  quanto a lire 39,9 miliardi mediante
l'utilizzazione  di  fondi  della Regione siciliana, quanto a lire 16
miliardi  mediante  l'utilizzo  delle  risorse  di  cui allo stato di
previsione  del  Ministero  dei  lavori  pubblici e quanto a lire 6,5
miliardi  a  carico della unita' previsionale di base 20.2.1.3 "fondo
della  protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  2.  I  fondi  di  cui  al  comma  1  sono  trasferiti  su  apposita
contabilita' speciale intestata al commissario delegato.
  3.  Il  commissario delegato per i compiti di cui all'art. 2, comma
6, della presente ordinanza:
    dispone delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali,
comunque  assegnate  o  destinate  alla  realizzazione  di  opere  di
fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo;
    attiva  le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento
comunitario degli interventi previsti della presente ordinanza;
    avanza   istanze   di  finanziamento  su  programmi  nazionali  e
comunitari.
  Il  commissario  delegato per le funzioni di pianificazione, per la
definizione  del  programma  straordinario  degli interventi e per la
progettazione  degli  interventi in materia di tutela delle acque, si
avvale   della  Sogesid  S.p.a.  che  concorre  fino  all'importo  di
lire 30.770  milioni  delle  risorse  gia'  assegnate  dal  CIPE alla
societa'  medesima,  a  carico  del  fondo  ex  art.  19  del decreto
legislativo   n.   96/1993,   secondo  la  rimodulazione  del  quadro
comunitario  di  cui  alle note della societa' del 23 settembre 1998,
sottoposte   al   CIPE,   per   la   presa   d'atto,   nella   seduta
dell'11 novembre 1998.