Art. 9. 1. All'onere relativo agli interventi di cui all'art. 2, comma 2, stimato in lire 54,8 miliardi ed alle attivita' di cui agli articoli 3 e 7, stimato in lire 7,6 miliardi, per un importo totale di lire 62,4 miliardi, si fa fronte quanto a lire 39,9 miliardi mediante l'utilizzazione di fondi della Regione siciliana, quanto a lire 16 miliardi mediante l'utilizzo delle risorse di cui allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 6,5 miliardi a carico della unita' previsionale di base 20.2.1.3 "fondo della protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. I fondi di cui al comma 1 sono trasferiti su apposita contabilita' speciale intestata al commissario delegato. 3. Il commissario delegato per i compiti di cui all'art. 2, comma 6, della presente ordinanza: dispone delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di opere di fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo; attiva le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario degli interventi previsti della presente ordinanza; avanza istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari. Il commissario delegato per le funzioni di pianificazione, per la definizione del programma straordinario degli interventi e per la progettazione degli interventi in materia di tutela delle acque, si avvale della Sogesid S.p.a. che concorre fino all'importo di lire 30.770 milioni delle risorse gia' assegnate dal CIPE alla societa' medesima, a carico del fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, secondo la rimodulazione del quadro comunitario di cui alle note della societa' del 23 settembre 1998, sottoposte al CIPE, per la presa d'atto, nella seduta dell'11 novembre 1998.