IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI ed IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460, recante attuazione della direttiva n. 95/53/CE relativa all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, che istituisce il Ministero della sanita', e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inerente alla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 33, comma 1, con il quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, con la quale, tra l'altro, e' stato istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e alla repressione delle frodi agroalimentari; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, che istituisce il Servizio sanitario nazionale, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1986 concernente individuazione dei laboratori specializzati per materia funzionanti presso gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui si avvale l'Ispettorato centrale repressione frodi per l'effettuazione delle analisi di revisione; Ritenuta la necessita' di dare attuazione all'art. 12 del citato decreto legislativo n. 460/1998 prevedendo un programma coordinato di controllo nel settore dell'alimentazione animale, nonche' le relative modalita' esecutive; Decretano: Art. 1. 1. Il programma coordinato di controllo sugli alimenti per animali o qualsiasi sostanza utilizzata in alimentazione animale nonche' i relativi criteri e modalita' sono definiti nei seguenti articoli.