Art. 2. 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, e per esso il suo organo tecnico di vigilanza l'Ispettorato centrale repressione frodi, assicura nel territorio nazionale i controlli di cui all'art. 1 ai vari livelli della filiera produttiva, distribuzione, commercializzazione e utilizzazione dei mangimi nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in materia al fine di garantire la qualita' merceologica dei prodotti di cui al medesimo art. 1 e la correttezza delle transazioni commerciali. 2. Il Ministero della sanita', attraverso le regioni e province autonome, assicura sul territorio nazionale i controlli di cui all'art. 1 al fine di garantire la qualita' igienico-sanitaria dei prodotti di cui al medesimo art. 1, anche tramite la verifica delle attivita' svolte ai vari livelli della filiera produttiva, distribuzione, commercializzazione e utilizzazione dei mangimi nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in materia.