Art. 2.
  1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, e per esso il
suo  organo  tecnico  di vigilanza l'Ispettorato centrale repressione
frodi,  assicura nel territorio nazionale i controlli di cui all'art.
1   ai   vari   livelli   della  filiera  produttiva,  distribuzione,
commercializzazione  e  utilizzazione  dei  mangimi  nel rispetto dei
requisiti previsti dalla normativa in materia al fine di garantire la
qualita'  merceologica  dei  prodotti  di cui al medesimo art. 1 e la
correttezza delle transazioni commerciali.
  2. Il  Ministero  della  sanita',  attraverso le regioni e province
autonome,  assicura  sul  territorio  nazionale  i  controlli  di cui
all'art.  1  al  fine di garantire la qualita' igienico-sanitaria dei
prodotti  di  cui al medesimo art. 1, anche tramite la verifica delle
attivita'   svolte   ai   vari   livelli  della  filiera  produttiva,
distribuzione,  commercializzazione  e  utilizzazione dei mangimi nel
rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in materia.