Art. 3.
  1. Gli  assessorati  alla  sanita'  delle  regioni e delle province
autonome   e   l'Ispettorato  centrale  repressione  frodi  -  uffici
periferici, di cui agli allegati numeri 1 e 2, procedono al reciproco
scambio  d'informazioni  sulle  attivita'  di  vigilanza svolte nelle
materie oggetto del presente decreto.