Art. 6. 1. Entro il 1 marzo di ciascun anno e per la prima volta entro il 1 marzo 2000 il Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi e gli assessorati alla sanita' delle regioni e province autonome trasmettono al Ministero della sanita' i risultati conseguiti dal programma coordinato di controllo, unitamente alla relazione redatta in conformita' ai criteri di cui all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 460/1998.