Art. 6.
  1. Entro il 1 marzo di ciascun anno e per la prima volta entro il 1
marzo  2000  il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali -
Ispettorato centrale repressione frodi e gli assessorati alla sanita'
delle  regioni  e  province  autonome  trasmettono al Ministero della
sanita' i risultati conseguiti dal programma coordinato di controllo,
unitamente  alla  relazione  redatta in conformita' ai criteri di cui
all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 460/1998.