Art. 8.
  1. Gli  organi di controllo di cui all'art. 2 nell'espletamento dei
propri  compiti  istituzionali,  al  fine  di  ottemperare  a  quanto
disposto  dall'art.  8 del decreto legislativo n. 460/1998 impongono,
al  destinatario  o  ad  altra  figura  commerciale  autorizzata,  le
operazioni  previste  al  comma 3 del summenzionato art. 8 precisando
l'intervallo  temporale  entro  il  quale  le  stesse  devono  essere
effettuate.
  2. Ai  fini  dell'individuazione  dell'operazione  piu' adeguata al
caso,  ci  si  avvale  dei  parametri  di  valutazione  delineati  in
allegato 3.
  Qualora il destinatario o altre figure commerciali autorizzate, non
provvedono  -  entro  il  termine  stabilito - all'espletamento delle
operazioni   di   cui  al  precedente  comma  l'Ispettorato  centrale
repressioni   frodi   e   le   aziende   sanitarie  locali  procedono
all'applicazione  delle  sanzioni  previste  in  materia o, ove se ne
ravvisi   la   necessita',  ad  interessare  l'autorita'  giudiziaria
competente.
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso  alla  Corte  dei conti per la
registrazione   ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 ottobre 1999

                                        Il Ministro delle politiche
                                            agricole e forestali
                                                  De Castro
Il Ministro della sanità
         Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 91