Art. 8. 1. Gli organi di controllo di cui all'art. 2 nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 460/1998 impongono, al destinatario o ad altra figura commerciale autorizzata, le operazioni previste al comma 3 del summenzionato art. 8 precisando l'intervallo temporale entro il quale le stesse devono essere effettuate. 2. Ai fini dell'individuazione dell'operazione piu' adeguata al caso, ci si avvale dei parametri di valutazione delineati in allegato 3. Qualora il destinatario o altre figure commerciali autorizzate, non provvedono - entro il termine stabilito - all'espletamento delle operazioni di cui al precedente comma l'Ispettorato centrale repressioni frodi e le aziende sanitarie locali procedono all'applicazione delle sanzioni previste in materia o, ove se ne ravvisi la necessita', ad interessare l'autorita' giudiziaria competente. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 ottobre 1999 Il Ministro delle politiche agricole e forestali De Castro Il Ministro della sanità Bindi Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2000 Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 91