(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
Proposta  del  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
        origine controllata "colli di Scandiano e di Canossa"

                               Art. 1.
    La  denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di
Canossa"  e' riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati che
rispondono  alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare
di produzione.
                               Art. 2.
    La  denominazione  "Colli  di  Scandiano  e  di  Canossa" seguita
obbligatoriamente  da  una  delle  specificazioni di cui appresso, e'
riservata  ai vini e ai mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve
provenienti dai vigneti aventi rispettivamente in ambito aziendale la
seguente composizione ampelografica:
      "Colli  di  Scandiano  e  di  Canossa"  Sauvignon, (anche nella
tipologia Passito): Sauvignon in misura non inferiore al 90%;
      per  il  complessivo  rimanente  possono  concorrere, da sole o
congiuntamente,  le  uve  provenienti dai vitigni Malvasia di Candia,
Pinot bianco, Pinot grigio, Trebbiano romagnolo e Chardonnay.
      "Colli  di  Scandiano  e  di  Canossa"  Malvasia,  (anche nella
tipologia  spumante):  Malvasia  di  Candia  aromatica  in misura non
inferiore al'85%;
      per  il  complessivo  rimanente  possono  concorrere, da sole o
congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia B.,
Pinot bianco, Pinot grigio, Trebbiano romagnolo e Chardonnay.
      "Colli di Scandiano e di Canossa" Pinot, (anche nella tipologia
spumante): Pinot bianco e/o Pinot nero per il 100%.
      "Colli  di  Scandiano  e  di  Canossa" Chardonnay, (anche nella
tipologia spumante): Chardonnay in misura non inferiore all'85%;
      per  il  complessivo  rimanente  possono  concorrere, da sole o
congiuntamente,  le  uve  provenienti dai vitigni Pinot bianco, Pinot
nero e Pinot grigio.
      "Colli  di  Scandiano  e  di  Canossa"  Lambrusco  Grasparossa:
Lambrusco Grasparossa in misura non inferiore all'85%;
    per  il  complessivo  rimanente  possono  concorrere,  da  sole o
congiuntamente,  le  uve  provenienti  dai  vitigni Lambrusco Marani,
Lambrusco Montericco, Ancellotta, Malbo Gentile e Croatina.
      "Colli  di  Scandiano e di Canossa" Lambrusco Montericco rosso:
Lambrusco Montericco in misura non inferiore all'85%;
      per  il  complessivo  rimanente  possono  concorrere, da sole o
congiuntamente,  le  uve  provenienti  dai  vitigni Lambrusco Marani,
Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salammo, Malbo Gentile, Ancellotta e
Croatina.
      "Colli  di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Montericco rosato:
Lambrusco Montericco in misura non inferiore all'85%;
      per  il  complessivo  rimanente  possono  concorrere, da sole o
congiuntamente,  le  uve  provenienti  da Lambrusco Marani, Lambrusco
Grasparossa, Lambrusco Salammo, Malbo Gentile, Ancellotta e Croatina.
Le uve devono essere vinificate in bianco.
      "Colli  di Scandiano e di Canossa" Cabernet Sauvignon: Cabernet
Sauvignon in misura non inferiore all'85%;
      per  il  complessivo  rimanente  possono  concorrere, da sole o
congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Sangiovese e Merlot.
      "Colli  di  Scandiano  e  di  Canossa"  Marzemino  (anche nella
tipologia novello): Marzemino in misura non inferiore all'85%;
      per  il  complessivo  rimanente  possono  concorrere, da sole o
congiuntamente,  le  uve provenienti dai vitigni Croatina, Sgavetta e
Malbo Gentile.
      "Colli  di  Scandiano  e di Canossa" Malbo Gentile (anche nella
tipologia novello): Malbo Gentile in misura non inferiore all'85%.
      per  il  complessivo  rimanente  possono concorrere, da sole, o
congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Croatina e Sgavetta.
      "Colli  di  Scandiano  e Canossa" bianco (anche nella tipologia
spumante):  Sauvignon  (localmente  detto  Spergola  o Spergolino) in
misura non inferiore all'85%;
      per  il  complessivo  rimanente  possono  concorrere, da sole o
congiuntamente,  le  uve  provenienti dai vitigni Malvasia di Candia,
Trebbiano  romagnolo,  Pinot  bianco  e  Pinot  grigio. E' ammessa la
presenza  di uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia aromatica
fino ad un massimo del 5%.
    Il  vino  "Colli di Scandiano e di Canossa" bianco prodotto nella
zona  di  origine  piu' antica, delimitata all'art. 3, puo' recare la
qualificazione "Classico".
                               Art. 3.
    Le  uve  destinate  alla  produzione  di  vino a denominazione di
origine  controllata  "Colli di Scandiano e di Canossa" devono essere
prodotte nella zona che comprende in tutto i territori amministrativi
dei  seguenti comuni: Albinea Quattro Castella, Bibbiano, Montecchio,
S.  Polo  d'Enza,  Canossa  Vezzano  sul  Crostolo,  Viano, Scandiano
Castellarano  e  Casalgrande  e  in  parte i comuni di Reggio Emilia,
Casina S. Ilario d'Enza e Cavriago.
    In particolare la zona di produzione e' cosi' delimitata:
      partendo  a  nord della provincia di Reggio Emilia dal punto di
congiunzione del confine comunale di Montecchio con il torrente Enza,
la  linea  di  delimitazione segue, in direzione nord-est, il confine
comunale  di  Montecchio  fino  ad  incontrare la strada comunale che
porta  a  Gazzaro.  Prosegue  con  tale  strada,  verso  est, fino ad
immettersi  sulla  via Emilia in prossimita' del villaggio Bellarosa.
Segue  la via Emilia verso est fino ad incontrare il confine comunale
di  S. Ilario d'Enza in prossimita' di Gaida che segue verso sud fino
all'incontro con il confine comunale di Montecchio. Segue il predetto
confine fino ad incontrare il confine comunale di Bibbiano seguendolo
fino   alla   localita'   Roncaglio  dove  si  immette  sulla  strada
provinciale   che  conduce  a  Roncina.  Segue  la  predetta  strada,
raggiunge  la  localita'  Roncina  prosegue  con  via Gorizia fino ad
incontrare  via  Inghilterra  seguendola  fino  all'incontro  con via
Fratelli  Rosselli. Prosegue verso sud con tale via fino all'incontro
con  via  Bartolo  da  Sassoferrato, che segue fino ad incontrare via
Oliviero  Ruozzi.  Procede  con essa verso sud fino a S. Rigo dove si
congiunge con la strada che porta a Rivalta. Segue questa strada fino
a  Rivalta  dove  si congiunge con la statale Reggio-Rivalta, indi in
prossimita'  di  quota 101,4, la delimitazione prosegue con la strada
che   si   congiunge   in  localita'  Cristo  con  la  strada  Reggio
Emilia-Albinea.  Prosegue  verso  nord-est toccando la localita' Case
Camorani,  indi  segue  il  tracciato stradale che, in direzione est,
porta  a  Canali  e  giunge  a Case Oleari. La linea di delimitazione
prosegue  quindi lungo il tracciato stradale che in direzione sud est
passa  per  Case  Tacoli,  Villa  Veneri  e,  in localita' Osteria si
congiunge  con  la  statale  che  conduce  a  Scandiano  che segue in
direzione  Fogliano  fino  a  Bosco.  Da  questo  punto  la  linea di
delimitazione   prosegue  in  direzione  nord-est  lungo  il  confine
comunale  di  Scandiano,  lo segue fino ad incontrarsi in prossimita'
della  localita'  S.  Donnino con il confine comunale di Casalgrande.
Segue il predetto confine fino ad incontrarsi in localita' Veggia con
il confine comunale di Castellarano che segue fino a congiungersi con
il  Torrente  Tresinaro a quota 171 da cui inizia il confine comunale
di  Viano.  Prosegue verso sud con tale confine indi risalendo a nord
in  localita'  Monte  Duro  si  congiunge  con il confine comunale di
Vezzano  sul  Crostolo  che  segue risalendo sempre verso nord fino a
congiungersi  in  localita' Bettola con la strada statale che porta a
Casina.  La  segue  fino  all'incontro  con  la  strada comunale, che
passando  da  Paullo  e  Costaferrata  conduce  a  Bergogno  dove  si
ricongiunge  con  il  confine  comunale  di Canossa. La delimitazione
segue  verso  sud  tale confine risalendo poi a nord per congiungersi
con  il  confine comunale di S. Polo d'Enza. Prosegue poi seguendo il
torrente  Enza  fino  a  congiungersi  in  prossimita'  di  localita'
Sconnavacca  con  il confine comunale di Montecchio, che segue sempre
seguendo  il  torrente  Enza  fino  ad  incontrare il punto da cui la
delimitazione ha avuto inizio.
    Le  uve  destinate  alla  produzione  del vino a denominazione di
origine  controllata  Colli  di  Scandiano e di Canossa bianco con la
menzione "classico" devono essere prodotte nella zona di origine piu'
antica  comprendente i seguenti comuni: in tutto il comune di Albinea
e  in  parte  i  comuni di Viano-Scandiano-Casalgrande-Castellarano e
Reggio Emilia.
    La descrizione della zona e' la seguente:
      partendo  da  ovest della provincia di Reggio Emilia, dal punto
di  congiunzione  del  confine  comunale  di Albinea, con il torrente
Crostolo,  la  linea  di  delimitazione  segue in direzione nord-est,
detto  torrente  fino  ad  incontrare  la  strada che conduce a Villa
Corbelli.  Prosegue quindi con essa fino all'osteria del Capriolo. Da
questo  punto  la  linea  di  delimitazione prosegue in territorio di
Reggio  Emilia seguendo la strada provinciale Albinea-Reggio Emilia e
toccando  nell'ordine le localita' Cristo e Case Camorani, indi segue
il  tracciato  stradale  che,  in direzione est, porta a Canali e che
giunge a Case Oleari. La linea di delimitazione prosegue quindi lungo
il  tracciato  stradale  che,  in  direzione  sud-est, passa per Case
Tacoli,  Villa  Veneri  e,  in  localita' Osteria si congiunge con la
statale  che  conduce  a Scandiano che segue in direzione di Fogliano
fino  a  Bosco. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in
direzione  nord-est  lungo  il tracciato stradale che conduce a ponte
dei  Gazo  fino  ad  incontrare  il canale Secchia. Segue il suddetto
canale  fino  a  Madonna della Neve e, da questa, localita', prosegue
lungo  il tracciato stradale che, passando per Case Tomba e Chiozzino
giunge  in  localita'  Molini.  Da  questa  localita',  la  linea  di
delimitazione  segue  il  canale  di  Reggio fino a Castellarano. Dal
Molino  di  Castellarano  la  linea  segue  la  strada  comunale che,
passando  per  il  cimitero  di  Castellarano  giunge  alla localita'
Barcaiuoli  e di qui, seguendo la strada vicinale esistente raggiunge
Case  Piloni  ed il rio di S. Valentino. Risale il corso del rio fino
alla localita' Scuole ove imbocca il tracciato stradale che, passando
per  Cal de Prodi, Telarolo, Rondinara, Cal de Gatti e proseguendo in
direzione  sud  passa  per  la  Minghetta e raggiunge, deviando verso
nord-ovest in prossimita' di quota 228, la localita' di S. Polo (sede
comunale  di  Viano).  Proseguendo  poi  lungo  lo  stesso  tracciato
stradale,  la  linea  di delimitazione passa per Case Paulli, Cal del
Vezzoli,  Regnano,  Cal  di  Regnano, Cal Bertacchi, Cavazzone e poco
oltre   quest'ultima   localita'  incontra  il  confine  comunale  di
Albinea-Viano. Segue il predetto confine comunale Vezzano-Albinea che
segue  fino  ad  incontrare  il  torrente  Crostolo,  punto da cui la
delimitazione ha avuto inizio.
                               Art. 4.
    Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai vini di
cui   all'art.   2  del  presente  disciplinare,  i  seguenti  titoli
alcolometrici volumici naturali minimi:
      "Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon, 10% vol;
      "Colli di Scandiano e di Canossa" Pinot, 10,50% vol;
      "Colli di Scandiano e di Canossa" Pinot spumante, 9,50% vol;
      "Colli di Scandiano e di Canossa" Chardonnay, 10,50% vol;
      "Colli  di  Scandiano  e di Canossa" Chardonnay spumante, 9,50%
vol;
      "Colli di Scandiano e di Canossa" Malvasia, 9,50% vol;
      "Colli di Scandiano e di Canossa" Malvasia spumante, 9,50% vol;
      "Colli di Scandiano e di Canossa" bianco, 10% vol;
      "Colli di Scandiano e di Canossa" bianco spumante, 9,50% vol;
      "Colli di Scandiano e di Canossa" bianco classico, 10% vol;
      "Colli di Scandiano e di Canossa" Grasparossa, 10% vol;
      "Colli  di  Scandiano e di Canossa" Lambrusco Montericco, 9,50%
vol;
      "Colli di Scandiano e di Canossa" Cabernet Sauvignon, 11% vol;
      "Colli di Scandiano e di Canossa" Marzemino, 10,50% vol;
      "Colli di Scandiano e di Canossa" Malbo Gentile, 10,50% vol.
    Tuttavia,  nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la
regione  Emilia-Romagna, con proprio provvedimento, potra' stabilire,
di  anno  in  anno  prima  della  vendemmia,  un titolo alcolometrico
volumico  minimo naturale delle uve inferiore di mezzo grado a quello
stabilito  nel  precedente  comma,  fermi  restando  i  limiti minimi
previsti dalla normativa vigente.
                               Art. 5.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini "Colli di Scandiano e di Canossa" devono essere
atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualita'.
    Negli  impianti  che verranno realizzati dopo l'entrata in vigore
del  presente  disciplinare,  le  forme  di  allevamento ammesse sono
quelle  a  filare con parete produttiva singola e a filare con parete
produttiva sdoppiata.
    Per  i sistemi a filare con parete produttiva singola la densita'
di  piantagione,  per i nuovi impianti, non potra' essere inferiore a
1.600 viti per ettaro.
    Per  i  sistemi  a  filare  con  parete  produttiva  sdoppiata la
densita'  di  piantagione,  per  i  nuovi impianti, non potra' essere
inferiore a 2.000 viti per ettaro.
    E' vietata ogni pratica di forzatura; e' ammessa l'irrigazione di
soccorso.
    Ferme  restando  le caratteristiche delle uve, la resa massima di
uva per ettaro ammessa per la produzione dei vini "Colli di Scandiano
e  di  Canossa"  non  deve  essere  superiore  ai  limiti  di seguito
specificati:
      "Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon, 15 t per Ha;
      "Colli di Scandiano e di Canossa" Malvasia, 16 t per Ha;
      "Colli di Scandiano e di Canossa" Pinot, 15 t per Ha;
      "Colli di Scandiano e di Canossa" Chardonnay, 15 t per Ha;
      "Colli  di  Scandiano e di Canossa" Lambrusco Grasparossa, 16 t
per Ha
      "Colli  di  Scandiano  e di Canossa" Lambrusco Montericco, 16 t
per Ha;
      "Colli di Scandiano e di Canossa" Marzemino, 16 t per Ha;
      "Colli  di  Scandiano e di Canossa" Cabernet Sauvignon 15 t per
Ha;
      "Colli di Scandiano e di Canossa" Malbo Gentile, 16 t per Ha;
      "Colli di Scandiano e di Canossa" bianco, 16 t per Ha;
      "Colli di Scandiano e di Canossa" bianco classico, 15 t per Ha.
    Le  rese,  anche nelle annate favorevoli, devono essere riportate
nei  limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del
20%  i  limiti  medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i
quantitativi di cui trattasi.
    Qualora  la resa di uva per Ha superi il limite stabilito del 20%
in  piu' l'intera produzione non potra' rivendicare la D.O.C. La resa
massima  di  uva  in  vino  per  la  produzione  dei vini e dei mosti
parzialmente  fermentati  di cui all'art. 2 del presente disciplinare
di produzione non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.
    Qualora la resa uva-vino finito superi detto limite, ma non oltre
il  75%,  la  parte  eccedente  non  ha diritto alla denominazione di
origine   controllata.   Oltre   il   75%   decade  il  diritto  alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
                               Art. 6.
    La  denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di
Canossa"  seguita  dal  riferimento  al nome dei vitigni, puo' essere
utilizzata  per  produrre  il vino spumante ottenuto con mosto e vini
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare  e  a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo
di  fermentazione  in  autoclave  o in bottiglia in ottemperanza alle
vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.
    La  menzione "Riserva", e' riservata ai vini tranquilli Sauvignon
e  Cabernet  Sauvignon  con  un invecchiamento minimo di ventiquattro
mesi  (di  cui  almeno  sei  in  botti  di  legno) a decorrere dal 1o
novembre dello stesso anno della vendemmia.
                               Art. 7.
    Le   operazioni   di  elaborazione  dei  mosti  e  dei  vini,  di
vinificazione,  ivi  compresa  la  presa  di spuma e l'affinamento in
bottiglia,  la  spumantizzazione  e  l'invecchiamento  devono  essere
effettuate  nell'ambito  del  territorio  della  provincia  di Reggio
Emilia.
    E'  facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini  -  consentire  che  le  suddette operazioni siano effettuate in
stabilimenti situati nel territorio delle province di Parma e Modena,
a  condizione  che  le  ditte  interessate  ne  facciano  richiesta e
dimostrino  di  aver  effettuato le dette operazioni da almeno cinque
anni  e  producano  tradizionalmente  i vini in questione utilizzando
mosti  o  vini provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3
del  presente disciplinare, vinificate secondo le pratiche enologiche
tradizionali leali e costanti in uso nel territorio stesso.
    Le   operazioni   di  elaborazione  dei  mosti  e  dei  vini,  di
vinificazione  ivi  compresa  la  presa  di  spuma e l'affinamento in
bottiglia,  la  spumantizzazione  e  l'invecchiamento  devono  essere
effettuate  nell'ambito  del  territori  della  provincia  di  Reggio
Emilia.
    Le   operazioni   di   vinificazione  delle  uve  destinate  alla
produzione  del  vino Colli di Scandiano e di Canossa bianco classico
devono   essere  effettuate  nell'ambito  della  zona  di  produzione
delimitata all'art. 3 e nell'ambito dell'intero territorio dei comuni
compresi anche parzialmente in tale zona.
    E'  facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini  - consentire, in deroga a quanto previsto dal precedente comma,
la  vinificazione  delle  uve destinate alla produzione del "Colli di
Scandiano  e di Canossa" bianco classico a quelle aziende produttrici
singole  e/o  associate  site  al  di  fuori  della  predetta zona di
vinificazione,  ma  all'interno  della zona di cui al primo comma del
presente   articolo,   purche'  dimostrino  di  aver  vinificato  con
continuita' le uve provenienti dalla zona di produzione del "Colli di
Scandiano  e di Canossa" gia' "bianco di Scandiano" d.o.c. nei cinque
anni  precedenti  l'entrata  in  vigore  del presente disciplinare di
produzione.
    La  dolcificazione  deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva
concentrati,  mosti  d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti
da  uve  di vigneti iscritti all'albo atte alla produzione dei vini a
d.o.c.  "Colli  di  Scandiano  e  di  Canossa"  prodotti  nelle  zone
delimitate dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato.
L'arricchimento,   quando  consentito,  puo'  essere  effettuato  con
l'impiego  di  mosto  concentrato  rettificato  o, in alternativa con
mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varieta'
previste dal presente disciplinare e iscritte all'Albo.
    Il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate
alla  produzione  dei vini a d.o.c. "Colli di Scandiano e di Canossa"
aggiunti   nell'arricchimento   e   nella   dolcificazione   dovranno
sostituire  un'eguale  quantita' di vino d.o.c. "Colli di Scandiano e
di Canossa".
    La  dolcificazione  per  la presa di spuma, nell'arco dell'intera
annata,  deve effettuarsi con mosti di uve, mosti di uva concentrati,
mosti  d'uva  parzialmente  fermentati, tutti provenienti da uve atte
alla produzione dei vini a d.o.c. "Colli di Scandiano e di Canossa" o
con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti.
    Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto pratiche enologiche
leali  e  costanti  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari
caratteristiche.
                               Art. 8.
    I  vini  di  cui  all'art.  2 all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Sauvignon:
      colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
      odore: caratteristico, gradevolmente aromatico, delicato;
      sapore:  caratteristico,  secco,  fresco,  armonico,  di giusto
corpo, sapido;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
      acidita' totale minima: 5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 16 g/l.
    E' prevista la tipologia frizzante.
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Pinot:
      colore: giallo paglierino;
      odore: intenso, caratteristico;
      sapore: asciutto, armonico, fresco, pieno, vellutato;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
      acidita' totale minima: 5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 16 g/l.
    E' prevista la tipologia frizzante.
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Pinot spumante:
      spuma: fine e persistente;
      colore: paglierino piu' o meno intenso;
      odore: caratteristico, delicato, fine;
      sapore: sapido, fresco, armonico, asciutto, pieno, vellutato;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
      zuccheri residui: secondo normativa CEE;
      acidita' totale minima: 5,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 16 g/l.
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Chardonnay:
      colore: paglierino chiaro;
      odore: gradevole, delicato, fine, caratteristico;
      sapore: asciutto, armonico, vellutato, morbido;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
      acidita' totale minima: 5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 16 g/l.
    E' prevista tipologia frizzante.
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Chardonnay spumante:
      spuma: fine e persistente;
      colore: paglierino chiaro;
      odore: caratteristico, delicato, fine;
      sapore: sapido, fresco., armonico, vellutato, morbido;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
      zuccheri residui: secondo normativa CEE;
      acidita' totale minima: 5,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 16 g/l.
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Malvasia:
      colore: paglierino piu' o meno carico;
      odore: caratteristico, anche intenso;
      sapore:  aromatico,  dolce,  amabile, abboccato, secco, fresco,
armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
      titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 4,50% vol;
      acidita' totale minima: 5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 15 g/l.
    E' prevista la tipologia frizzante.
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Malvasia spumante:
      spuma: fine e persistente;
      colore: paglierino piu' o meno carico;
      odore: caratteristico anche intenso;
      sapore: aromatico, armonico, fresco;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
      zuccheri residui: secondo normativa CEE;
      titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 6% vol;
      acidita' totale minima: 5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 15 g/l;
    "Colli di Scandiano e di Canossa" bianco anche classico:
      colore: paglierino piu' o meno carico;
      odore: caratteristico, gradevolmente aromatico;
      sapore:   caratteristico,  dolce,  amabile,  abboccato,  secco,
fresco armonico:
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
      titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
      acidita' totale minima: 5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 16 g/l.
    E' prevista la tipologia frizzante.
    "Colli di Scandiano e di Canossa" bianco spumante:
      spuma: fine, persistente;
      colore: paglierino piu' o meno carico;
      odore: gradevole, caratteristico, leggermente aromatico;
      sapore:  caratteristico,  sapido;  fresco,  armonico, di giusto
corpo;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
      zuccheri residui: secondo normativa CEE;
      acidita' totale minima: 5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 16 g/l.
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Lambrusco Grasparossa:
      colore: rubino;
      odore: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato;
      sapore: sapido e armonico, dolce, amabile abboccato, secco;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
      titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
      acidita' totale minima: 5,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 16 g/l.
    E' prevista la tipologia frizzante.
    "Colli  di  Scandiano  e di Canossa" Lambrusco Montericco rosso e
rosato:
      colore: rosso o rosato;
      odore: gradevole, caratteristico, fruttato, fresco;
      sapore:  caratteristico, fresco, gradevole, armonico, di giusto
corpo, abboccato, secco;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
      acidita' totale minima: 6 g/l;
      estratto  secco netto minimo: 18 g/l per la tipologia "rosso" e
15 g/l per la tipologia "rosato".
    E' prevista la tipologia frizzante.
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Cabernet-Sauvignon:
      colore: rosso rubino;
      odore: caratteristico ed etereo;
      sapore: armonico, lievemente tannico, secco, tranquillo;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 21 g/l.
    Tale  vino  puo'  essere  prodotto con la menzione "Riserva" come
previsto dal precedente art. 6.
    "Colli di Scadiano e di Canossa" Marzemino:
      colore: rosso rubino;
      odore: caratteristico, intenso;
      sapore: gradevole pieno, secco, abboccato, amabile, dolce;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
      titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
      acidita' totale minima: 5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 20 g/l.
    E' prevista la tipologia frizzante.
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Marzemino novello:
    deve  essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla
macerazione carbonica delle uve.
    All'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
      colore: rosso rubino;
      odore: vinoso intenso fruttato;
      sapore: gradevole, tranquillo;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
      acidita' totale minima: 5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 18 g/l.
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Malbo Gentile:
      colore: rosso rubino;
      odore: caratteristico, intenso;
      sapore:  caratteristico,  gradevole,  pieno,  secco, abboccato,
amabile, dolce;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
      titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
      acidita' totale minima: 5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 20 g/l.
    E' prevista la tipologia frizzante.
    "Colli di Scandiano e di Canossa" Malbo Gentile novello.
    Deve  essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla
macerazione carbonica delle uve.
    All'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
      colore: rosso;
      odore: vinoso intenso fruttato;
      sapore: sapido, tranquillo, talvolta vivace;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
      acidita' totale minima: 5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 18 g/l.
                               Art. 9.
    La  tipologia  "Colli  di  Scandiano  e  di Canossa" "passito" e'
riservata al vino ottenuto dalla uve dei vitigno Sauvignon per almeno
il 90%.
    La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore
al 40% (resa riferita all'uva fresca).
    Le  operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere
effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
    Le  uve  destinate  all'appassimento  devono assicurare un titolo
alcolometrico minimo naturale di gradi 11.
    La  vinificazione  delle  uve  destinate alla produzione del vino
"Colli di Scandiano e di Canossa" "passito" deve avvenire dopo che le
stesse  sono  state  sottoposte  a  parziale  appassimento  secondo i
seguenti metodi: sulla pianta con vendemmia tardiva, su graticci o in
locali  termoigrocondizionati  onde  assicurare  al  vino derivato un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi 16 per cento.
    Il  vino  "Colli  di  Scandiano e di Canossa" "passito", all'atto
dell'immissione    al   consumo   deve   rispondere   alle   seguenti
caratteristiche:
      colore: giallo dorato tendente all'ambrato;
      odore: delicato, caratteristico, armonico, gradevole, fine;
      sapore: gradevolmente dolce, armonico, pieno e vellutato;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol;
      titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10% vol;
      acidita' totale minima: non inferiore a 4,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: non inferiore a 20 g/l:
    Il  vino  "Colli di Scandiano e di Canossa" "passito" puo' essere
immesso  al  consumo  a  decorrere  dal  10 novembre del secondo anno
successivo a quello della vendemmia, di cui almeno uno in botte.
    Nella  fase  di invecchiamento e' ammesso il taglio con i vini di
diverse annate, mantenendo l'85% del vino dell'annata dichiarata.
                              Art. 10.
    Nella  designazione  e  presentazione dei vini a denominazione di
origine  controllata  "Colli  di  Scandiano  e di Canossa" e' vietato
l'uso  di  qualificazioni  diverse  da  quelle  previste dal presente
disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi gli aggettivi superiore,
extra, fine, scelto, selezionato e similari.
    E'  consentito  l'uso  di  indicazioni che facciano riferimento a
nomi,   ragioni   sociali,  marchi  privati  non  aventi  significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
    Le   indicazioni  tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali:  viticoltore,  fattoria, tenuta, podere,
cascina  ed  altri  termini  similari,  sono consentite in osservanza
delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
                              Art. 11.
    I vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano
e   di   Canossa"  Sauvignon,  Pinot,  Chardonnay,  Malvasia,  bianco
classico,   bianco,   Lambrusco  Grasparossa;  Lambrusco  Montericco,
Marzemino  e  Malbo  Gentile,  previsti dal presente disciplinare nel
tipo  frizzante, se confezionati in recipienti di capacita' inferiori
a  5  litri,  possono  essere immessi al consumo solo in bottiglie di
vetro chiuse con tappo di sughero o altro materiale consentito, anche
a  fungo  ancorato  nel  rispetto  delle condizioni di cui al decreto
ministeriale  7 luglio  1993,  decreto  ministeriale 10 maggio 1995 e
successive modifiche.
    Tali  vini, nella tipologia frizzante, devono recare in etichetta
la  locuzione  di  secco  con  residuo  zuccherino  da 0 a 15 g/l, di
semisecco  o abboccato da 12 a 35 g/l, di amabile da 30 a 50 g/l e di
dolce  oltre i 45 g/l e possono indicare l'annata di produzione delle
uve.
    I vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano
e  di  Canossa"  Sauvignon,  Pinot  e  Chardonnay,  Malvasia,  bianco
classico,   bianco,  Lambrusco  Grasparossa,  Lambrusco.  Montericco,
Marzemino,  Malbo  Gentile e Cabernet-Sauvignon previsti dal presente
disciplinare   nella   tipologia   tranquillo,   se  confezionati  in
recipienti  di  capacita' inferiore a 5 litri, possono essere immessi
al  consumo  solo  in bottiglie di vetro con tappo di sughero o altro
materiale consentito.
    I  vini  frizzanti, a denominazione di origine controllata "Colli
di  Scandiano  e  di  Canossa"  Malvasia,  bianco  blassico,  bianco,
Lambrusco  Grasparossa,  Lambrusco  Montericco  rosso e rosato, Malbo
Gentile devono essere imbottigliati in recipienti di vetro fino a tre
litri.
    E' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
per le tipologie "novello" e "Riserva".