Art. 2. 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, salvo le limitazioni e/o esclusioni fissate dall'Unione europea, programmi di investimenti nell'ambito di singole unita' locali riferiti a: a) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato, solo se inseriti in centri commerciali ovvero se aderenti a forme associative di via o di strada tra commercianti al dettaglio che, attraverso iniziative e servizi comuni, tendono a promuovere un immagine commerciale unitaria, ovvero se aderenti a strutture operative dell' associazionismo economico operanti con propria insegna commerciale; b) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati media struttura e grande struttura; c) esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e centri di distribuzione, sia di singole imprese commerciali che di strutture operative dell'associazionismo economico, con superficie dell'unita' locale pari almeno a 1000 mq; d) attivita' commerciali che esercitano la vendita per corrispondenza e/o il commercio elettronico; e) attivita' di "servizi complementari" alla distribuzione, ivi inclusi i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, individuate con apposito decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alle presenti direttive, gli esercizi di vendita al dettaglio vengono classificati sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le classificazioni effettuate dalle regioni avvalendosi della facolta' di cui all'art. 10, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Sono escluse dalle agevolazioni di cui alle presenti direttive le farmacie, le rivendite di soli generi di monopolio e gli impianti di distribuzione automatica di carburante per autotrazione. 2. Per la determinazione della dimensione di impresa di cui ai decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, si applicano i limiti fissati per le imprese fornitrici di servizi di cui al decreto ministeriale del 27 ottobre 1997.