Art. 2.
  1. Ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  54, comma 2, della legge
23 dicembre  1998,  n. 448, sono ammissibili alle agevolazioni di cui
alla  legge  n. 488/1992, salvo le limitazioni e/o esclusioni fissate
dall'Unione europea, programmi di investimenti nell'ambito di singole
unita' locali riferiti a:
    a) esercizi  commerciali  di  vendita  al  dettaglio classificati
esercizi  di  vicinato, solo se inseriti in centri commerciali ovvero
se  aderenti  a forme associative di via o di strada tra commercianti
al  dettaglio  che, attraverso iniziative e servizi comuni, tendono a
promuovere  un  immagine  commerciale  unitaria, ovvero se aderenti a
strutture  operative  dell'  associazionismo  economico  operanti con
propria insegna commerciale;
    b) esercizi  commerciali  di  vendita  al  dettaglio classificati
media struttura e grande struttura;
    c) esercizi  commerciali  di  vendita  all'ingrosso  e  centri di
distribuzione,  sia  di  singole imprese commerciali che di strutture
operative  dell'associazionismo economico, con superficie dell'unita'
locale pari almeno a 1000 mq;
    d) attivita'   commerciali   che   esercitano   la   vendita  per
corrispondenza e/o il commercio elettronico;
    e) attivita'  di  "servizi complementari" alla distribuzione, ivi
inclusi i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto
legislativo  31 marzo  1998, n. 114, individuate con apposito decreto
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  Ai  fini  della concessione delle agevolazioni di cui alle presenti
direttive,  gli esercizi di vendita al dettaglio vengono classificati
sulla  base delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  114,  e  successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le
classificazioni  effettuate  dalle regioni avvalendosi della facolta'
di  cui  all'art. 10, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Sono
escluse   dalle  agevolazioni  di  cui  alle  presenti  direttive  le
farmacie,  le rivendite di soli generi di monopolio e gli impianti di
distribuzione automatica di carburante per autotrazione.
  2.  Per  la  determinazione  della  dimensione di impresa di cui ai
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
del  18 settembre  1997, si applicano i limiti fissati per le imprese
fornitrici  di  servizi di cui al decreto ministeriale del 27 ottobre
1997.