Art. 3.
  1. Con  riferimento agli esercizi ed alle attivita' di cui all'art.
2,  comma  1,  lettere  a),  b), c) e d), le agevolazioni di cui alle
presenti direttive possono essere concesse in favore dei programmi di
investimento  finalizzati  alla  costruzione  di  un "nuovo impianto"
oppure all'"ampliamento" o al "trasferimento" di strutture esistenti;
per  gli  esercizi  di  cui  alla  lettera a) le agevolazioni possono
essere  concesse  anche  per  i programmi di investimento finalizzati
alla  "ristrutturazione"  di  punti  vendita esistenti. A tal fine si
considera:
    a) "ampliamento",  l'iniziativa  che  sia  volta ad accrescere la
potenzialita'  di  una  struttura  esistente  attraverso l'incremento
dell'occupazione  e,  per  i  programmi  di  investimento  di  cui al
precedente  art.  2,  comma  1,  lettere  a)  b)  e c), attraverso un
incremento  significativo  della  superficie  dell'unita'  locale non
inferiore al 20% di quella preesistente;
    b) "trasferimento", l'iniziativa volta a rispondere alle esigenze
di  cambiamento  della localizzazione delle unita' locali determinate
da  decisioni  e/o  ordinanze  emanate  dall'amministrazione pubblica
centrale   e  locale  anche  in  riferimento  a  piani  di  riassetto
urbanistico, viario, o a finalita' di risanamento e di valorizzazione
ambientale debitamente accertata;
    c) "ristrutturazione",  l'iniziativa  che sia volta alla modifica
della formula distributiva e/o delle merceologie trattate dall'unita'
locale esistente.
  Con  riferimento  all'attivita'  dei  servizi  complementari di cui
all'art.  2,  comma  1,  lettera  e),  le agevolazioni possono essere
concesse in favore dei medesimi progetti di investimento previsti per
le attivita' di servizi reali di cui al punto 2.1 della delibera CIPE
27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni.
  2. Le   spese   ammissibili  sono,  purche'  capitalizzate,  quelle
individuate con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile
1993,  n.  96,  tra le quali sono ricomprese, nel rispetto dei limiti
posti  dagli  orientamenti  comunitari  in  materia,  quelle relative
all'acquisizione   e/o   progettazione   di   servizi  informatici  e
telematici,  alla quota iniziale dei contratti di franchising, quelle
finalizzate all'introduzione dei sistemi di qualita' secondo standard
e  metodologie  riconosciute  (UNI  o  ISO  9000)  e  quelle relative
all'adesione  al  sistema internazionale di certificazione ambientale
ISO   14001,   limitatamente  alla  quota  parte  riconducibile  alla
struttura   interessata   dall'iniziativa,  nonche'  quelle  relative
all'acquisizione di mezzi mobili.