Art. 3. 1. Con riferimento agli esercizi ed alle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), le agevolazioni di cui alle presenti direttive possono essere concesse in favore dei programmi di investimento finalizzati alla costruzione di un "nuovo impianto" oppure all'"ampliamento" o al "trasferimento" di strutture esistenti; per gli esercizi di cui alla lettera a) le agevolazioni possono essere concesse anche per i programmi di investimento finalizzati alla "ristrutturazione" di punti vendita esistenti. A tal fine si considera: a) "ampliamento", l'iniziativa che sia volta ad accrescere la potenzialita' di una struttura esistente attraverso l'incremento dell'occupazione e, per i programmi di investimento di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere a) b) e c), attraverso un incremento significativo della superficie dell'unita' locale non inferiore al 20% di quella preesistente; b) "trasferimento", l'iniziativa volta a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione delle unita' locali determinate da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto urbanistico, viario, o a finalita' di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata; c) "ristrutturazione", l'iniziativa che sia volta alla modifica della formula distributiva e/o delle merceologie trattate dall'unita' locale esistente. Con riferimento all'attivita' dei servizi complementari di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), le agevolazioni possono essere concesse in favore dei medesimi progetti di investimento previsti per le attivita' di servizi reali di cui al punto 2.1 della delibera CIPE 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni. 2. Le spese ammissibili sono, purche' capitalizzate, quelle individuate con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, tra le quali sono ricomprese, nel rispetto dei limiti posti dagli orientamenti comunitari in materia, quelle relative all'acquisizione e/o progettazione di servizi informatici e telematici, alla quota iniziale dei contratti di franchising, quelle finalizzate all'introduzione dei sistemi di qualita' secondo standard e metodologie riconosciute (UNI o ISO 9000) e quelle relative all'adesione al sistema internazionale di certificazione ambientale ISO 14001, limitatamente alla quota parte riconducibile alla struttura interessata dall'iniziativa, nonche' quelle relative all'acquisizione di mezzi mobili.