Art. 4.
  1. Successivamente  all'invio  delle  risultanze degli accertamenti
istruttori   da  parte  delle  banche  concessionarie,  il  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato forma specifiche
graduatorie,  secondo  le  modalita'  e  i criteri di cui alla citata
delibera   CIPE   del  27 aprile  1995,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, ad eccezione di quelle previste al punto 5, lettera c4)
sub  III,  della  medesima  delibera  le cui iniziative sono inserite
nelle   relative  graduatorie  regionali.  Per  la  formazione  delle
suddette  graduatorie  vengono  utilizzati  gli  indicatori di cui al
punto  5,  lettera c5), punti 1), 2), 3) e 4) della medesima delibera
CIPE. Il valore di ciascuno di tali indicatori e' incrementato del 5%
in relazione alla sussistenza di ciascuna delle seguenti condizioni:
    a) l'impresa  aderisce,  o  si  impegna  ad  aderire,  al sistema
internazionale di certificazione ambientale ISO 14001;
    b) l'iniziativa   riguarda   l'accorpamento   di   piu'  esercizi
commerciali esistenti. I due suddetti incrementi sono cumulabili.