Art. 4. 1. Successivamente all'invio delle risultanze degli accertamenti istruttori da parte delle banche concessionarie, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato forma specifiche graduatorie, secondo le modalita' e i criteri di cui alla citata delibera CIPE del 27 aprile 1995, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione di quelle previste al punto 5, lettera c4) sub III, della medesima delibera le cui iniziative sono inserite nelle relative graduatorie regionali. Per la formazione delle suddette graduatorie vengono utilizzati gli indicatori di cui al punto 5, lettera c5), punti 1), 2), 3) e 4) della medesima delibera CIPE. Il valore di ciascuno di tali indicatori e' incrementato del 5% in relazione alla sussistenza di ciascuna delle seguenti condizioni: a) l'impresa aderisce, o si impegna ad aderire, al sistema internazionale di certificazione ambientale ISO 14001; b) l'iniziativa riguarda l'accorpamento di piu' esercizi commerciali esistenti. I due suddetti incrementi sono cumulabili.