Art. 5.
  1. I termini di presentazione delle domande relative al primo bando
per  la  concessione  delle  agevolazioni  di  cui  all'art.  1 delle
presenti   direttive   sono   fissati   con   decreto   del  Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato e la decorrenza di
ammissibilita'  delle  spese relative e' fissata a partire dalla data
di presentazione della domanda medesima.