Art. 5. 1. I termini di presentazione delle domande relative al primo bando per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 1 delle presenti direttive sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la decorrenza di ammissibilita' delle spese relative e' fissata a partire dalla data di presentazione della domanda medesima.