Art. 6. 1. Sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni al decreto 20 luglio 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riguardante l'estensione al settore turistico-alberghiero delle agevolazioni previste dalle disposizioni della legge n. 488/1992. 2. All'art. 1, nell'ultimo periodo le parole: "di cui al decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni ed ai relativi successivi decreti e circolari ministeriali" sono sostituite dalle seguenti: "delle direttive di cui alla delibera CIPE 27 aprile 1995 e successive modifiche ed integrazioni". 3. All'art. 3, comma 1, la lettera e) e' sostituita con la seguente: "e) "trasferimento l'iniziativa che comporta il cambiamento della localizzazione dell'unita' locale; detto cambiamento deve essere imposto da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalita' di risanamento e di valorizzazione ambientale.". 4. All'art. 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le spese ammissibili sono, purche' capitalizzate, quelle individuate con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, tra le quali sono ricomprese quelle relative alla quota iniziale dei contratti di franchising, quelle finalizzate all'introduzione dei sistemi di qualita' secondo standard e metodologie riconosciute (UNI o ISO 9000) e quelle relative all'adesione al sistema internazionale di certificazione ambientale ISO 14001, limitatamente alla quota parte riconducibile alla struttura interessata dall'iniziativa. Sono inoltre ammissibili, in quanto volte al miglioramento del servizio offerto, le spese relative ai servizi annessi di cui all'art. 5, comma 1 della legge n. 217/1983, ubicati nello stesso comune della struttura interessata dall'iniziativa o, qualora alla stessa struttura adiacenti, anche in altro comune, purche' funzionalmente collegati alla stessa". 5. All'art. 4, comma 1, il secondo periodo "Ai fini della redazione del business plan si applicano i criteri validi per le imprese di servizi di cui ai punto 3.8 della circolare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 234363 del 20 novembre 1997, e successive modifiche e integrazioni" e' soppresso. Al terzo periodo, che diventa il secondo, la parola "regionali" e' eliminata e ai suo posto sono inserite le seguenti parole: "secondo le modalita' e i criteri di cui alla citata delibera CIPE del 27 aprile 1995 e successive modifiche ed integrazioni,". Al medesimo terzo periodo, le parole "sulla base degli indicatori di cui all'art. 6, comma 4, lettera a), punti 1), 2), 3) e 4) del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni" sono sostituite dalle seguenti parole: "Per la formazione delle suddette graduatorie vengono utilizzati gli indicatori di cui al punto 5, lettera c5), punti 1), 2), 3) e 4) della medesima delibera CIPE.". 6. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 sono sostituiti con il seguente: "2. Ciascuna regione, con riferimento alle domande di agevolazione da presentare nell'anno successivo, indica anche le eventuali ulteriori attivita' ammissibili di cui al precedente art. 2 finalizzate alla valorizzazione delle caratteristiche turistico-ambientali dell'area interessata, nel pieno rispetto del contesto naturalistico e paesaggistico locale.".