Art. 6.
  1. Sono  apportate le seguenti modifiche ed integrazioni al decreto
20 luglio   1998   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato      riguardante     l'estensione     al     settore
turistico-alberghiero  delle agevolazioni previste dalle disposizioni
della legge n. 488/1992.
  2. All'art.  1,  nell'ultimo  periodo le parole: "di cui al decreto
ministeriale  n.  527  del  20 ottobre  1995 e successive modifiche e
integrazioni   ed   ai   relativi   successivi  decreti  e  circolari
ministeriali" sono sostituite dalle seguenti: "delle direttive di cui
alla   delibera   CIPE  27 aprile  1995  e  successive  modifiche  ed
integrazioni".
  3. All'art.  3,  comma  1,  la  lettera  e)  e'  sostituita  con la
seguente: "e) "trasferimento l'iniziativa che comporta il cambiamento
della  localizzazione  dell'unita'  locale;  detto  cambiamento  deve
essere     imposto     da    decisioni    e/o    ordinanze    emanate
dall'amministrazione  pubblica centrale e locale anche in riferimento
a  piani  di  riassetto  produttivo  e  urbanistico  o a finalita' di
risanamento e di valorizzazione ambientale.".
  4. All'art.  3, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le spese
ammissibili  sono,  purche'  capitalizzate, quelle individuate con il
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di  cui  all'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, tra
le  quali  sono  ricomprese  quelle  relative alla quota iniziale dei
contratti  di  franchising,  quelle  finalizzate all'introduzione dei
sistemi  di qualita' secondo standard e metodologie riconosciute (UNI
o  ISO 9000) e quelle relative all'adesione al sistema internazionale
di  certificazione  ambientale  ISO  14001,  limitatamente alla quota
parte  riconducibile alla struttura interessata dall'iniziativa. Sono
inoltre  ammissibili,  in  quanto volte al miglioramento del servizio
offerto,  le  spese  relative  ai  servizi annessi di cui all'art. 5,
comma  1  della  legge n. 217/1983, ubicati nello stesso comune della
struttura   interessata   dall'iniziativa   o,  qualora  alla  stessa
struttura  adiacenti,  anche  in altro comune, purche' funzionalmente
collegati alla stessa".
  5. All'art. 4, comma 1, il secondo periodo "Ai fini della redazione
del  business  plan  si  applicano i criteri validi per le imprese di
servizi   di   cui   ai   punto  3.8  della  circolare  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  n.  234363  del
20 novembre   1997,   e   successive  modifiche  e  integrazioni"  e'
soppresso.  Al  terzo  periodo,  che  diventa  il  secondo, la parola
"regionali"  e'  eliminata  e  ai suo posto sono inserite le seguenti
parole: "secondo le modalita' e i criteri di cui alla citata delibera
CIPE  del 27 aprile 1995 e successive modifiche ed integrazioni,". Al
medesimo terzo periodo, le parole "sulla base degli indicatori di cui
all'art.  6,  comma  4, lettera a), punti 1), 2), 3) e 4) del decreto
ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni" sono
sostituite  dalle  seguenti parole: "Per la formazione delle suddette
graduatorie  vengono  utilizzati  gli  indicatori  di cui al punto 5,
lettera c5), punti 1), 2), 3) e 4) della medesima delibera CIPE.".
  6. I  commi  2,  3 e 4 dell'art. 4 sono sostituiti con il seguente:
"2. Ciascuna regione, con riferimento alle domande di agevolazione da
presentare  nell'anno successivo, indica anche le eventuali ulteriori
attivita'  ammissibili  di  cui al precedente art. 2 finalizzate alla
valorizzazione  delle  caratteristiche turistico-ambientali dell'area
interessata,   nel   pieno  rispetto  del  contesto  naturalistico  e
paesaggistico locale.".