Art. 8.
  1. Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato
provvede,  con  proprio  decreto,  a  redigere  il  testo unico delle
direttive  emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22
ottobre  1992,  n.  415,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
19 dicembre  1992,  n. 488, e ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera
aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A decorrere dalla
data   di  pubblicazione  del  predetto  decreto,  sono  abrogate  le
previgenti direttive emanate in materia.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 2 marzo 2000
                                                   Il Ministro: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2000
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 44