Art. 8. 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto, a redigere il testo unico delle direttive emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto, sono abrogate le previgenti direttive emanate in materia. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 marzo 2000 Il Ministro: Letta Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2000 Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 44