Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 e' subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento della durata di dodici mesi, da svolgersi sotto la responsabilita' di un professionista abilitato secondo le condizioni individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 28 marzo 2000 Il capo del Dipartimento: Landi