Art. 3.
  Coloro  i  quali  intendano  avvalersi  della  protezione  a titolo
transitorio,  concessa  alle  condizioni  di cui al presente decreto,
devono  assoggettarsi  al  controllo dell'organismo privato "Istituto
Mediterraneo   di   Certificazione   dei   processi  e  dei  prodotti
agroalimentari - IS.ME.CERT.", che sara' specificatamente autorizzato
al controllo con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  La  certificazione  di conformita' rilasciata da detto organismo ai
sensi  del  primo  comma  dovra'  contenere  gli estremi del presente
decreto.
  La  responsabilita',  presente  e futura, conseguente all'eventuale
mancata  registrazione  comunitaria della denominazione "Limone Costa
d'Amalfi",  come indicazione geografica protetta, ricade sui soggetti
che  si  avvalgono  della  protezione  a  titolo  transitorio  di cui
all'art. 1.