IL DIRETTORE dell'unita' di gestione autotrasporto di persone e cose Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 454, che stabilisce interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita', ed in particolare: a) l'art. 1, comma 3, relativo all'adozione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di un piano complessivo delle risorse per la concessione dei benefici a favore delle imprese e dei raggruppamenti di imprese; b) l'art. 4, che stabilisce incentivi per l'aggregazione di imprese di autotrasporto, ai fine di operare nel comparto dei servizi intermodali e razionalizzare l'offerta di trasporto stradale, nonche' di realizzare una riduzione della capacita' di carico complessiva; c) l'art. 6, che detta - fra l'altro - disposizioni in ordine alla presentazione delle domande di ammissione ai benefici di cui alla legge in parola; d) l'art. 8, relativo all'istituzione del Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalita', che delibera in ordine agli interventi finanziari previsti dalla citata legge; e) l'art. 10, commi 1 e 2, che disciplina le modalita' di erogazione dei benefici di cui sopra; Vista la legge 18 febbraio 2000, n. 27; Viste le vigenti disposizioni comunitarie in materia di piccole e medie imprese; Considerata la necessita' di favorire la ristrutturazione aziendale delle piccole e medie imprese operanti nel settore dell'autotrasporto per conto di terzi attraverso forme di aggregazione che consentano alle stesse di conseguire obiettivi direttamente connessi al miglioramento delle condizioni di esercizio, a condizione che i progetti di aggregazione non risultino distorsivi della libera concorrenza e producano una effettiva riduzione della capacita' di trasporto; Sentito il parere del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori; Decreta: Art. 1. 1. Per raggruppamenti di imprese si intendono le strutture societarie costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, od a norma del libro V, titolo X, capo II, sezione II e II/bis del codice civile. 2. Tali raggruppamenti, per le finalita' di cui al presente decreto, debbono essere iscritti all'Albo delle persone fisiche e giuridiche esercenti l'autotrasporto di cose per conto di terzi.