IL DIRETTORE
                       dell'unita' di gestione
                   autotrasporto di persone e cose

  Vista  la legge 23 dicembre 1997, n. 454, che stabilisce interventi
per    la   ristrutturazione   dell'autotrasporto   e   lo   sviluppo
dell'intermodalita', ed in particolare:
    a) l'art.  1,  comma  3,  relativo  all'adozione, con decreto del
Ministro  dei  trasporti e della navigazione, di un piano complessivo
delle  risorse per la concessione dei benefici a favore delle imprese
e dei raggruppamenti di imprese;
    b) l'art.  4,  che  stabilisce  incentivi  per  l'aggregazione di
imprese di autotrasporto, ai fine di operare nel comparto dei servizi
intermodali e razionalizzare l'offerta di trasporto stradale, nonche'
di realizzare una riduzione della capacita' di carico complessiva;
    c) l'art.  6,  che  detta  - fra l'altro - disposizioni in ordine
alla  presentazione  delle  domande  di ammissione ai benefici di cui
alla legge in parola;
    d) l'art.   8,   relativo   all'istituzione   del   Comitato  per
l'autotrasporto  e  l'intermodalita',  che  delibera  in  ordine agli
interventi finanziari previsti dalla citata legge;
    e) l'art.  10,  commi  1  e  2,  che  disciplina  le modalita' di
erogazione dei benefici di cui sopra;
  Vista la legge 18 febbraio 2000, n. 27;
  Viste  le  vigenti disposizioni comunitarie in materia di piccole e
medie imprese;
  Considerata la necessita' di favorire la ristrutturazione aziendale
delle piccole e medie imprese operanti nel settore dell'autotrasporto
per  conto  di  terzi attraverso forme di aggregazione che consentano
alle   stesse   di  conseguire  obiettivi  direttamente  connessi  al
miglioramento  delle  condizioni  di  esercizio,  a  condizione che i
progetti  di  aggregazione  non  risultino  distorsivi  della  libera
concorrenza  e  producano  una effettiva riduzione della capacita' di
trasporto;
  Sentito   il   parere   del  Comitato  centrale  per  l'Albo  degli
autotrasportatori;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Per  raggruppamenti  di  imprese  si  intendono  le  strutture
societarie  costituite  a  norma del libro V, titolo VI, capo I, od a
norma  del libro V, titolo X, capo II, sezione II e II/bis del codice
civile.
  2.  Tali  raggruppamenti,  per  le  finalita'  di  cui  al presente
decreto,  debbono  essere  iscritti  all'Albo delle persone fisiche e
giuridiche esercenti l'autotrasporto di cose per conto di terzi.