Art. 2.
  1.  Per  le operazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) e
c),  della  legge  23 dicembre 1997, n. 454, sono concessi contributi
destinati   all'impianto   delle  nuove  imprese,  agli  investimenti
connessi  ai  processi  di  aggregazione,  nonche' alla riduzione dei
costi  del  personale occupato nelle nuove strutture risultanti dalle
aggregazioni.
  2.  Detti  contributi  sono concessi per operazioni effettuate dopo
l'entrata in vigore del presente decreto.