Art. 2. 1. Per le operazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) e c), della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono concessi contributi destinati all'impianto delle nuove imprese, agli investimenti connessi ai processi di aggregazione, nonche' alla riduzione dei costi del personale occupato nelle nuove strutture risultanti dalle aggregazioni. 2. Detti contributi sono concessi per operazioni effettuate dopo l'entrata in vigore del presente decreto.