Art. 3. 1. Alle piccole e medie imprese che risultano da fusioni o sono destinatarie di conferimenti da parte di altre imprese di autotrasporto, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a), della legge n. 454/1997, sono concessi contributi forfettari, fino ad un massimo di lire 150 milioni: a) per l'introduzione di sistemi avanzati di gestione aziendale, ivi comprese le necessarie prestazioni di consulenza, le spese notarili, fiscali e legali comunque connesse al processo di aggregazione, nonche' per l'eventuale avviamento commerciale, nel limite percentuale del 50% dei costi ammessi; b) per la razionalizzazione dell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto, anche mediante la realizzazione di impianti di autoriparazione e manutenzione dei veicoli e delle unita' di carico, nonche' di trattamento e smaltimento dei reflui inquinanti, nel limite percentuale del 15% o del 7,5% dei costi ammessi, a seconda che si tratti di piccole o di medie imprese. 2. E' inoltre concesso un contributo, fino ad un importo massimo di lire 7 milioni, per ogni addetto stabilmente occupato nell'impresa risultante dal processo di cui al comma 1, fino ad un massimo di 20 occupati. 3. L'importo massimo complessivo dei contributi di cui ai commi precedenti e' pari a lire 250 milioni per ciascun processo e l'impresa risultante dallo stesso non puo' essere destinataria di altri aiuti previsti dal presente decreto, ad eccezione di quelli indicati all'art. 8. 4. Sono esclusi dai contributi di cui ai commi precedenti i raggruppamenti risultanti da fusioni o conferimenti tra imprese appartenenti al medesimo gruppo, controllate o collegate, ai sensi delle vigenti norme. 5. La medesima impresa non puo' utilizzare i benefici per piu' di una volta in un biennio.