Art. 3.
    1.  Alle  piccole e medie imprese che risultano da fusioni o sono
destinatarie   di   conferimenti   da   parte  di  altre  imprese  di
autotrasporto,  secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera
a),  della  legge  n.  454/1997, sono concessi contributi forfettari,
fino ad un massimo di lire 150 milioni:
    a) per  l'introduzione di sistemi avanzati di gestione aziendale,
ivi  comprese  le  necessarie  prestazioni  di  consulenza,  le spese
notarili,   fiscali   e  legali  comunque  connesse  al  processo  di
aggregazione,  nonche'  per  l'eventuale  avviamento commerciale, nel
limite percentuale del 50% dei costi ammessi;
    b) per  la  razionalizzazione  dell'esercizio  dell'attivita'  di
autotrasporto,   anche  mediante  la  realizzazione  di  impianti  di
autoriparazione  e manutenzione dei veicoli e delle unita' di carico,
nonche'  di  trattamento  e  smaltimento  dei  reflui inquinanti, nel
limite  percentuale  del  15% o del 7,5% dei costi ammessi, a seconda
che si tratti di piccole o di medie imprese.
  2. E' inoltre concesso un contributo, fino ad un importo massimo di
lire  7  milioni,  per ogni addetto stabilmente occupato nell'impresa
risultante  dal  processo di cui al comma 1, fino ad un massimo di 20
occupati.
  3.  L'importo  massimo  complessivo  dei contributi di cui ai commi
precedenti  e'  pari  a  lire  250  milioni  per  ciascun  processo e
l'impresa  risultante  dallo  stesso  non puo' essere destinataria di
altri  aiuti  previsti  dal  presente decreto, ad eccezione di quelli
indicati all'art. 8.
  4.  Sono  esclusi  dai  contributi  di  cui  ai  commi precedenti i
raggruppamenti  risultanti  da  fusioni  o  conferimenti  tra imprese
appartenenti  al  medesimo  gruppo, controllate o collegate, ai sensi
delle vigenti norme.
  5.  La  medesima impresa non puo' utilizzare i benefici per piu' di
una volta in un biennio.