Art. 4. 1. Alle piccole e medie imprese che si associano in raggruppamenti nuovi o aderiscono a raggruppamenti gia' esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 454/1997, ovvero agli imprenditori che conferiscano la propria attivita' in un raggruppamento nuovo o gia' esistente, divenendone soci lavoratori, e' concesso un contributo forfettario, fino ad un massimo di lire 50 milioni, per la redazione del piano di aggregazione del raggruppamento, ivi comprese le necessarie prestazioni di consulenza, nel limite percentuale del 50% dei costi ammessi; 2. Le imprese e gli imprenditori beneficiari del contributo non devono essere stati associati in altri raggruppamenti iscritti all'Albo degli autotrasportatori, nei due anni precedenti l'entrata in vigore della legge n. 454/1997.