Art. 4.
  1.  Alle piccole e medie imprese che si associano in raggruppamenti
nuovi  o  aderiscono  a  raggruppamenti  gia'  esistenti alla data di
entrata  in  vigore della legge n. 454/1997, ovvero agli imprenditori
che  conferiscano  la  propria attivita' in un raggruppamento nuovo o
gia'   esistente,   divenendone   soci  lavoratori,  e'  concesso  un
contributo forfettario, fino ad un massimo di lire 50 milioni, per la
redazione  del piano di aggregazione del raggruppamento, ivi comprese
le  necessarie  prestazioni di consulenza, nel limite percentuale del
50% dei costi ammessi;
  2.  Le  imprese  e  gli imprenditori beneficiari del contributo non
devono  essere  stati  associati  in  altri  raggruppamenti  iscritti
all'Albo  degli  autotrasportatori, nei due anni precedenti l'entrata
in vigore della legge n. 454/1997.