Art. 5. 1. Ai raggruppamenti gia' esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 454/1997 ed iscritti all'Albo degli autotrasportatori ai sensi delle vigenti disposizioni, che associano, in qualita' di soci lavoratori, imprenditori titolari di piccole e medie imprese iscritte al predetto Albo, oppure piccole e medie imprese, anch'esse iscritte all'Albo, che non siano stati associati in altri raggruppamenti nei due anni precedenti l'entrata in vigore della legge n. 454/1997, e' concesso un contributo forfettario sino ad un importo massimo di lire 25 milioni per ciascuna nuova impresa associata, con il limite massimo di lire 250 milioni, per le operazioni di cui al precedente art. 3, comma 1, lettere a) e b), nei limiti percentuali dei costi ammessi indicati in tale articolo. 2. Per le stesse operazioni di cui al comma precedente, riguardanti la fusione di due o piu' raggruppamenti, che abbiano i requisiti delle piccole o medie imprese ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, e' concesso un contributo fino a lire 25 milioni per ciascun raggruppamento coinvolto nel processo, con il limite massimo di lire 250 milioni. Il contributo non puo' in ogni caso superare i limiti percentuali dei costi ammessi indicati all'art. 3, comma 1, lettere a) e b).