Art. 5.
  1.  Ai raggruppamenti gia' esistenti alla data di entrata in vigore
della  legge n. 454/1997 ed iscritti all'Albo degli autotrasportatori
ai  sensi  delle  vigenti disposizioni, che associano, in qualita' di
soci  lavoratori,  imprenditori  titolari  di piccole e medie imprese
iscritte  al predetto Albo, oppure piccole e medie imprese, anch'esse
iscritte   all'Albo,   che   non   siano  stati  associati  in  altri
raggruppamenti  nei  due  anni  precedenti  l'entrata in vigore della
legge  n.  454/1997, e' concesso un contributo forfettario sino ad un
importo  massimo  di  lire  25  milioni  per  ciascuna  nuova impresa
associata,  con  il  limite  massimo  di  lire  250  milioni,  per le
operazioni di cui al precedente art. 3, comma 1, lettere a) e b), nei
limiti percentuali dei costi ammessi indicati in tale articolo.
  2. Per le stesse operazioni di cui al comma precedente, riguardanti
la  fusione  di  due  o  piu' raggruppamenti, che abbiano i requisiti
delle  piccole  o  medie  imprese ai sensi delle vigenti disposizioni
comunitarie,  e'  concesso  un  contributo fino a lire 25 milioni per
ciascun  raggruppamento coinvolto nel processo, con il limite massimo
di  lire  250 milioni. Il contributo non puo' in ogni caso superare i
limiti  percentuali  dei  costi ammessi indicati all'art. 3, comma 1,
lettere a) e b).