Art. 6.
  1.  Dai  processi  di  aggregazione definiti ai precedenti articoli
dovra'   risultare   una   riduzione  della  capacita'  di  trasporto
complessiva  delle  imprese e dei raggruppamenti, che vi partecipano,
qualora,  a  seguito dell'aggregazione, tale capacita' risulti pari o
superiore alle 260 tonnellate di carico utile.
  2. La riduzione di cui al comma 1 dovra' riguardare:
    a) il  6%  della capacita' di trasporto complessiva, calcolata in
termini   di   capacita'   di   carico   utile,   qualora  a  seguito
dell'aggregazione,   le   imprese  od  i  raggruppamenti  interessati
dispongano  di una capacita' di carico utile compresa fra le 260 e le
520 tonnellate;
    b)  il  10%  della  capacita' di carico utile, qualora, a seguito
dell'aggregazione,   le   imprese  od  i  raggruppamenti  interessati
dispongano  di  una  capacita'  di  carico  utile  superiore alle 520
tonnellate.
  In caso di mancato conseguimento della riduzione della capacita' di
trasporto,  si  applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3,
del presente decreto.
  3. La riduzione di cui al comma 1 dovra' realizzarsi mediante avvio
a  rottamazione,  ovvero  vendita  in Paesi non appartenenti all'area
CEMT, di veicoli in disponibilita' delle imprese o dei raggruppamenti
partecipanti al processo di aggregazione.