Art. 6. 1. Dai processi di aggregazione definiti ai precedenti articoli dovra' risultare una riduzione della capacita' di trasporto complessiva delle imprese e dei raggruppamenti, che vi partecipano, qualora, a seguito dell'aggregazione, tale capacita' risulti pari o superiore alle 260 tonnellate di carico utile. 2. La riduzione di cui al comma 1 dovra' riguardare: a) il 6% della capacita' di trasporto complessiva, calcolata in termini di capacita' di carico utile, qualora a seguito dell'aggregazione, le imprese od i raggruppamenti interessati dispongano di una capacita' di carico utile compresa fra le 260 e le 520 tonnellate; b) il 10% della capacita' di carico utile, qualora, a seguito dell'aggregazione, le imprese od i raggruppamenti interessati dispongano di una capacita' di carico utile superiore alle 520 tonnellate. In caso di mancato conseguimento della riduzione della capacita' di trasporto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3, del presente decreto. 3. La riduzione di cui al comma 1 dovra' realizzarsi mediante avvio a rottamazione, ovvero vendita in Paesi non appartenenti all'area CEMT, di veicoli in disponibilita' delle imprese o dei raggruppamenti partecipanti al processo di aggregazione.