Art. 7.
  1.  Le  imprese  ed i raggruppamenti interessati all'ottenimento di
contributi  di  cui ai precedenti articoli, debbono avanzare apposita
domanda ad uno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, della citata
legge  n. 454/1997 e contestuailmente in fotocopia al Comitato di cui
all'art. 8 della stessa legge, secondo il modello di cui all'allegato
A  del  presente  decreto  e  compilando la scheda, tra quelle di cui
all'allegato  B del presentedecreto, relativa alla fattispecie per la
quale  il  contributo  e'  richiesto.  A  ciascuna scheda deve essere
allegata  la  documentazione  dalla  stessa prevista, con particolare
riguardo  al  piano  di  aggregazione,  dal quale dovra' risultare la
economicita'   dell'operazione   complessiva   di   raggruppamento  e
la maggiore  efficienza  dell'organizzazione  di  nuova  costituzione
rispetto  al  precedente  assetto,  nonche'  della prevista riduzione
della capacita' di carico risultante dal processo di aggregazione.
  2.  Il  Comitato  di  cui  all'art. 8 della citata legge n. 454 del
1997,  esaminate le domande delibera l'ammissione al contributi entro
massimali  indicati  agli  articoli 3, 4 e 5, tenendo conto, ai sensi
dell'art.  4, comma 5, lettere a) e b), della citata legge n. 454 del
1997,  del  numero delle imprese monoveicolari coinvolte nei processi
di  aggregazione,  degli effetti occupazionali indotti, dei benefici,
rapportati  ai  costi, dei processi medesimi, del conseguimento degli
obiettivi  di  sviluppo  dell'intermodalita' e del contenimento delle
emissioni nocive, nonche' della riduzione percentuale della capacita'
di  carico  utile.  A tal fine, i competenti organi del Ministero dei
trasporti e della navigazione calcoleranno il numero dei veicoli e la
loro  capacita'  di  carico  utile  al momento della costituzione del
raggruppamento  ed  effettueranno di nuovo tale calcolo dopo sei mesi
da  detta  operazione,  verificando  in  particolare  che siano state
rispettate  le  disposizioni  di cui all'art. 6, comma 3 del presente
decreto.
  3.  Sono  esclusi dai contributi di cui al presente decreto i costi
sostenuti   per  l'acquisizione  di  apparecchiature  elettroniche  e
telematiche,  per  i quali le imprese interessate abbiano gia' fruito
di benefici disposti ai sensi della citata legge n. 454 del 1997.