Art. 8.
  1. Alle imprese ed ai raggruppamenti risultanti dalle operazioni di
cui  ai  precedenti  articoli  sono  concessi  i  contributi  per  la
partecipazione  dei  propri  titolari  e  addetti  ad  iniziative  di
formazione  ed  aggiornamento  professionale,  compreso l'acquisto di
materiale didattico e audiovisivo e la partecipazione a stages, nella
misura  del  50%  degli  oneri sopportati, e comunque per importi non
superiori  a 100 milioni di lire per ciascuna iniziativa, riguardante
una o piu' delle seguenti attivita':
    a) corso  di  formazione  e/o di aggiornamento, con addestramento
impartito da personale esterno;
    b) iscrizione  e  mantenimento  presso  scuole  specializzate  in
Italia e all'estero;
    c) progetti    di   formazioni   sottoscritti   fra   imprese   e
raggruppamenti,  da un lato, e istituti universitari, dall'altro, per
la  creazione di nuove figure professionali o per la specializzazione
post-universi'taria nel settore dei trasporti.
  2. Per l'ottenimento del rimborso delle spese di partecipazione, le
imprese  dovranno  dimostrare  con specifico riguardo ai corsi sub a)
che   gli  stessi  siano  conformi,  per  programmi  e  modalita'  di
svolgimento,  a  quelli proposti, entro sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  dal  comitato  centrale
dell'Albo  degli  autotrasportatori  ed  approvati  dal Ministero dei
trasporti e della navigazione.
  3.  Le  imprese ed i raggruppamenti che fruiscono dei contributi di
cui  al presente articolo non possono avvalersi dei benefici previsti
dall'art. 2, comma 1, lettera e) della citata legge n. 454 del 1997.
  4.  Le  imprese  ed i raggruppamenti i cui titolari e addetti hanno
gia'  beneficiato  dei  contributi previsti dal presente articolo non
possono essere ammessi ad altri contributi allo stesso titolo.