Art. 8. 1. Alle imprese ed ai raggruppamenti risultanti dalle operazioni di cui ai precedenti articoli sono concessi i contributi per la partecipazione dei propri titolari e addetti ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale, compreso l'acquisto di materiale didattico e audiovisivo e la partecipazione a stages, nella misura del 50% degli oneri sopportati, e comunque per importi non superiori a 100 milioni di lire per ciascuna iniziativa, riguardante una o piu' delle seguenti attivita': a) corso di formazione e/o di aggiornamento, con addestramento impartito da personale esterno; b) iscrizione e mantenimento presso scuole specializzate in Italia e all'estero; c) progetti di formazioni sottoscritti fra imprese e raggruppamenti, da un lato, e istituti universitari, dall'altro, per la creazione di nuove figure professionali o per la specializzazione post-universi'taria nel settore dei trasporti. 2. Per l'ottenimento del rimborso delle spese di partecipazione, le imprese dovranno dimostrare con specifico riguardo ai corsi sub a) che gli stessi siano conformi, per programmi e modalita' di svolgimento, a quelli proposti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori ed approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione. 3. Le imprese ed i raggruppamenti che fruiscono dei contributi di cui al presente articolo non possono avvalersi dei benefici previsti dall'art. 2, comma 1, lettera e) della citata legge n. 454 del 1997. 4. Le imprese ed i raggruppamenti i cui titolari e addetti hanno gia' beneficiato dei contributi previsti dal presente articolo non possono essere ammessi ad altri contributi allo stesso titolo.