Art. 9.
  1.  Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 5 della citata legge
n.  454/1997,  le  imprese  che hanno fruito dei contributi di cui al
presente  decreto  sono  obbligate  alla restituzione degli stessi in
caso   di   scissione  o  di  recesso  dal  conferimento,  ovvero  di
scioglimento  del  raggruppamento entro il terzo anno dall'erogazione
dei contributi medesimi.
  2.  I  raggruppamenti  direttamente  beneficiari  dei contributi in
parola  sono  obbligati  alla  restituzione  degli  stessi in caso di
scioglimento  entro  il  terzo  anno  dall'erogazione  dei contributi
medesimi.
  3. Sono altresi' tenuti alla restituzione dei benefici le imprese o
i  raggruppamenti  di  imprese  che non avranno realizzato, entro sei
mesi  dal  processo di aggregazione, una riduzione della capacita' di
carico  complessiva,  secondo  le  modalita' previste dall'art. 6 del
presente decreto.
  4.  Le  somme  restituite  sono  nuovamente destinate ad operazioni
analoghe  a  quelle  disciplinate  dal presente decreto, salvo quanto
previsto dall'art. 6, comma 5, ultimo capoverso della citata legge n.
454/1997.
  5.  Il  Ministero  dei  trasporti e della navigazione provvede alla
vigilanza   sulla   corretta  applicazione  delle  norme  di  cui  ai
precedenti  commi  del  presente articolo, nonche' alla contestazione
all'impresa  o al raggruppamento, delle violazioni loro attribuite e,
assegnati   sessanta   giorni   per   la   produzione   di  eventuali
controdeduzioni,     provvede    all'emanazione    dei    conseguenti
provvedimenti amministrativi.
    Roma, 7 aprile 2000
                                                Il direttore: Ricozzi