Art. 9. 1. Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 5 della citata legge n. 454/1997, le imprese che hanno fruito dei contributi di cui al presente decreto sono obbligate alla restituzione degli stessi in caso di scissione o di recesso dal conferimento, ovvero di scioglimento del raggruppamento entro il terzo anno dall'erogazione dei contributi medesimi. 2. I raggruppamenti direttamente beneficiari dei contributi in parola sono obbligati alla restituzione degli stessi in caso di scioglimento entro il terzo anno dall'erogazione dei contributi medesimi. 3. Sono altresi' tenuti alla restituzione dei benefici le imprese o i raggruppamenti di imprese che non avranno realizzato, entro sei mesi dal processo di aggregazione, una riduzione della capacita' di carico complessiva, secondo le modalita' previste dall'art. 6 del presente decreto. 4. Le somme restituite sono nuovamente destinate ad operazioni analoghe a quelle disciplinate dal presente decreto, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, ultimo capoverso della citata legge n. 454/1997. 5. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede alla vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di cui ai precedenti commi del presente articolo, nonche' alla contestazione all'impresa o al raggruppamento, delle violazioni loro attribuite e, assegnati sessanta giorni per la produzione di eventuali controdeduzioni, provvede all'emanazione dei conseguenti provvedimenti amministrativi. Roma, 7 aprile 2000 Il direttore: Ricozzi