IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i
contributi  di cui al comma 1, lettera b) e c) al finanziamento di un
programma di costruzione di alloggi per lavoratori;
  Vista  la  legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina
delle  locazioni  e  del  rilascio  degli  immobili  adibiti  ad  uso
abitativo  e  che,  all'art.  11,  istituisce presso il Ministero dei
lavori  pubblici il "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni  in locazione", con una dotazione annua di 600 miliardi di
lire  (milioni  di  euro  309,874)  per  gli anni 1999, 2000 e 2001 a
valere sui proventi dei contributi relativi alle annualita' 1996-1998
di cui alla legge n. 60/1963 sopra citata;
  Visto  in  particolare il comma 5 del citato art. 11 della legge n.
431/1998,  che  prevede  che  le  risorse  assegnate  al  fondo siano
ripartite  annualmente  da  questo comitato tra le regioni e province
autonome,  su  proposta  del  Ministro  dei  lavori pubblici e previa
intesa  in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e Bolzano, anche in
rapporto  alla  quota  di  risorse messe a disposizione dalle singole
regioni e province autonome;
  Visto  il  comma  11  del  menzionato art. 11, che assegna al fondo
suddetto  anche  le  risorse  residue  del fondo sociale istituito ai
sensi dell'art. 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
  Vista  la  delibera  n.  100/99  in data 30 giugno 1999, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 217 del 15 settembre
1999,  con  la  quale  questo  Comitato  -  in relazione ai contenuti
dell'intesa  raggiunta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  nella  seduta del
27 maggio  1999  - ha ripartito tra le regioni e le province autonome
di  Trento e Bolzano la quota di 600 miliardi relativa all'annualita'
1999;
  Vista  la  nota  n.  162874  del  30 giugno  1999  con  la quale la
Ragioneria  generale  dello Stato ha comunicato che le disponibilita'
del  predetto  fondo  sociale  ammontano  a  L. 152.779.714.043 (euro
78.904.137);
  Vista  la nota n. 3 del 7 gennaio 2000 con la quale il Ministro dei
lavori  pubblici  ha trasmesso, per l'approvazione da parte di questo
Comitato, la proposta di riparto delle disponibilita' di cui sopra;
  Preso atto che detta proposta e' stata predisposta alla stregua dei
parametri  gia'  utilizzati  per  il  riparto  di cui alla richiamata
delibera del 30 giugno 1999;
  Preso  atto  che,  nella  seduta  del  16 dicembre  1999, la citata
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano aveva espresso la prevista
intesa  sulla proposta stessa, ribadendo peraltro la necessita', gia'
evidenziata   nell'intesa   del  27 maggio  1999,  di  procedere,  in
occasione  del  prossimo riparto, alla revisione dei criteri adottati
per il riparto di cui alla presente delibera;
  Ritenuto  di condividere la proposta di cui sopra in considerazione
del  carattere  di aggiuntivita' che le risorse da ripartire assumono
rispetto  a  quelle  di  cui  alla  piu' volte menzionata delibera n.
100/99 del 30 giugno 1999;
                              Delibera:
  1.  Le  disponibilita'  del  fondo sociale di cui all'art. 75 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, assegnate, ai sensi dell'art. 11, comma
11,  della  legge  9 dicembre 1998, n. 431, al fondo nazionale per il
sostegno   all'accesso   alle   abitazioni  in  locazione  e  pari  a
L. 152.779.714.043  (euro 78.904.137) sono ripartite tra le regioni e
le  province autonome di Trento e Bolzano secondo la allegata tabella
che  forma parte integrante della presente delibera. Le risorse cosi'
assegnate  incrementano  la quota gia' assegnata alle regioni ed alle
province autonome con la delibera n. 100/99 del 30 giugno 1999.
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome ripartiscono le quote di
propria  spettanza a norma del comma 7 del citato art. 11 della legge
n. 431/1998.
  3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto
dei  requisiti  minimi  stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici  in  data  7 giugno  1999,  definiscono la graduatoria tra i
soggetti in possesso dei predetti requisiti.
  4.  Come previsto al punto 4 della delibera n. 100/99 del 30 giugno
1999,  le  regioni e province autonome comunicheranno alla segreteria
di  questo  comitato  l'entita'  dei  fondi eventualmente iscritti in
bilancio per la finalita' di cui trattasi.
    Roma, 15 febbraio 2000
                                        Il Presidente delegato: Amato
Registrata alla Corte dei conti il 31 marzo 2000
Registro  n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.
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