IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000, n. 43T, che disciplina la determinazione dei criteri del canone di pedaggio relativo all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28 dicembre 1999, n. 121T, con il quale e' stata attribuita al Sottogretario di Stato on. Giordano Angelini la delega delle funzioni concernenti la materia oggetto del presente decreto; Considerato che lo stato di arretratezza tecnologica della rete ferroviaria gestita da F.S. S.p.a. determina costi aggiuntivi per l'effettuazione dei servizi di trasporto ferroviario; Considerato che detti costi hanno carattere temporaneo; Valutata la necessita' di individuare i criteri per l'adeguamento dell'ammontare del canone di pedaggio, in relazione alla predetta situazione, con corrispondenti variazioni dei corrispettivi globalmente intesi; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. Sul canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, determinato ai sensi del citato decreto ministeriale 21 marzo 2000, n. 43T, e' applicato uno sconto temporaneo, commisurato ai maggiori oneri di condotta dei treni derivanti dall'arretratezza tecnologica della rete ferroviaria gestita da F.S. S.p.a. ed erogato dal gestore dell'infrastruttura secondo i criteri fissati nei successivi articoli.