Art. 4. 1. Lo sconto di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), da applicare a ciascun treno su ciascuna sezione di rete per fascia oraria di riferimento e' riportato nell'allegato 1, per treni con percorso totale inferiore o uguale a 120 chilometri e nell'allegato 2 per treni con percorso totale superiore a 120 chilometri. 2. L'importo massimo dello sconto per ciascun treno, calcolato sulla base dello sconto unitario moltiplicato per i chilometri percorsi sulle sezioni di rete di cui all'art. 2, non puo' superare l'importo della parte variabile chilometro/minuto del corrispondente canone di utilizzo dell'infrastruttura.