Art. 4.
  1. Lo sconto di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), da applicare a
ciascun  treno  su  ciascuna  sezione  di  rete  per fascia oraria di
riferimento  e'  riportato  nell'allegato  1,  per treni con percorso
totale  inferiore  o  uguale  a  120 chilometri e nell'allegato 2 per
treni con percorso totale superiore a 120 chilometri.
  2.  L'importo  massimo  dello  sconto  per ciascun treno, calcolato
sulla  base  dello  sconto  unitario  moltiplicato  per  i chilometri
percorsi  sulle  sezioni di rete di cui all'art. 2, non puo' superare
l'importo  della parte variabile chilometro/minuto del corrispondente
canone di utilizzo dell'infrastruttura.