Art. 5. 1. Lo sconto da applicare a ciascun utilizzatore in funzione dei volumi di traffico complessivamente prodotti e' riportato nell'allegato 3. 2. Lo sconto viene applicato sulle somme complessivamente dovute per il pagamento dei pedaggi ed e' attribuito in base al tipo di servizio prevalente, in termini di volumi di traffico, fra quelli effettuati dall'impresa stessa. Roma, 22 marzo 2000 p. Il Ministro: Angelini