Art. 5.
  1.  Lo  sconto  da applicare a ciascun utilizzatore in funzione dei
volumi   di   traffico   complessivamente   prodotti   e'   riportato
nell'allegato 3.
  2.  Lo  sconto  viene applicato sulle somme complessivamente dovute
per  il  pagamento  dei  pedaggi  ed e' attribuito in base al tipo di
servizio  prevalente,  in  termini  di volumi di traffico, fra quelli
effettuati dall'impresa stessa.
    Roma, 22 marzo 2000
                                             p. Il Ministro: Angelini