IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data 30 dicembre 1999, n. 515; Vista la nota della prefettura di Messina n. 5018/13.2/GAB in data 10 febbraio 2000; Vista la nota n. 545 in data 1 febbraio 2000 con la quale si chiedeva alla Regione siciliana l'emissione del parere di competenza; Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1. Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di Lipari di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso secondo il seguente calendario: dal 22 aprile al 31 ottobre 2000: divieto per le isole Alicudi, Stromboli e Panarea; dal 1 luglio al 30 settembre 2000: divieto per le isole Lipari - Vulcano; dal 1 luglio al 30 settembre 2000: divieto per l'isola Filicudi.