IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato   con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Vista  la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato  che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
dei  lavori  pubblici, sentite le regioni ed i comuni interessati, la
facolta'  di  vietare  nei  mesi di piu' intenso movimento turistico,
l'afflusso  e  la  circolazione di veicoli appartenenti a persone non
facenti parte della popolazione stabile;
  Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data
30 dicembre 1999, n. 515;
  Vista  la nota della prefettura di Messina n. 5018/13.2/GAB in data
10 febbraio 2000;
  Vista  la  nota  n.  545  in  data  1 febbraio 2000 con la quale si
chiedeva alla Regione siciliana l'emissione del parere di competenza;
  Ritenuto  comunque  urgente ed indilazionabile adottare i richiesti
provvedimenti  restrittivi della circolazione stradale per le ragioni
espresse nei succitati atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di
Lipari  di  veicoli  a  motore appartenenti a persone non stabilmente
residenti   nelle   isole  del  comune  stesso  secondo  il  seguente
calendario:
    dal  22 aprile  al 31 ottobre 2000: divieto per le isole Alicudi,
Stromboli e Panarea;
    dal  1 luglio al 30 settembre 2000: divieto per le isole Lipari -
Vulcano;
    dal 1 luglio al 30 settembre 2000: divieto per l'isola Filicudi.