Art. 5.
                           S a n z i o n i
  Chiunque  viola  i divieti di cui al presente decreto e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 606.000 a
L. 2.424.000,  cosi'  come  previsto  dal  comma  2,  dell'art. 8 del
decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di
cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 22 dicembre
1998.