Art. 2. Finalita' e obiettivi del telelavoro 1. Le parti convengono preliminarmente sul fatto che le potenzialita' positive del telelavoro, sul piano sociale ed economico, necessitano di appropriate regole e strumenti idonei ad assicurare: a) alla pubblica amministrazione la concreta possibilita' di avvalersi funzionalmente di tale forma di flessibilita' lavorativa; b) al lavoratore di scegliere una diversa modalita' di prestazione del lavoro, che comunque salvaguardi in modo efficace il sistema di relazioni personali e collettive espressive delle sue legittime aspettative in termini di formazione e crescita professionale, senso di appartenenza e socializzazione, informazione e partecipazione al contesto lavorativo e alla dinamica dei processi innovatori.