Art. 2.
                Finalita' e obiettivi del telelavoro
    1.   Le   parti  convengono  preliminarmente  sul  fatto  che  le
potenzialita'   positive   del   telelavoro,  sul  piano  sociale  ed
economico,  necessitano  di  appropriate regole e strumenti idonei ad
assicurare:
      a) alla  pubblica  amministrazione  la concreta possibilita' di
avvalersi funzionalmente di tale forma di flessibilita' lavorativa;
      b) al   lavoratore   di  scegliere  una  diversa  modalita'  di
prestazione  del lavoro, che comunque salvaguardi in modo efficace il
sistema  di  relazioni  personali  e  collettive espressive delle sue
legittime   aspettative   in   termini   di   formazione  e  crescita
professionale,  senso di appartenenza e socializzazione, informazione
e  partecipazione al contesto lavorativo e alla dinamica dei processi
innovatori.