Art. 3. Relazioni sindacali 1. Le relazioni sindacali si svolgono secondo criteri di responsabilita', correttezza, trasparenza e tempestivita'; gli istituti di partecipazione sindacale debbono essere attivati e conclusi in tempi strettamente congrui rispetto all'avvio e all'attuazione dei progetti. 2. Le amministrazioni consultano preventivamente le OO.SS. sui contenuti dei progetti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70. 3. A livello di amministrazione, la concertazione ha per oggetto le modalita' di realizzazione dei progetti e l'ambito delle professionalita' impiegate mediante il telelavoro. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta. Nella concertazione le parti verificano la possibilita' di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di venti giorni dalla sua attivazione; dell'esito della concertazione e' redatto verbale dal quale risultino le posizione delle parti nelle materie oggetto della stessa. 4. A livello di amministrazione, la contrattazione integrativa determina gli eventuali adattamenti della disciplina del rapporto di lavoro resi necessari dalle particolari condizioni della prestazione. Decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto l'accordo, le parti riassumono la rispettiva liberta' d'iniziativa. 5. Nell'ambito di ciascun comparto, la contrattazione potra' disciplinare gli aspetti strettamente legati alle specificita' del comparto e, in particolare: a) criteri generali per l'esatta individuazione del telelavoro rispetto ad altre forme di delocalizzazione; b) criteri generali per l'articolazione del tempo di lavoro e per la determinazione delle fasce di reperibilita' telematica; c) forme di copertura assicurativa delle attrezzature in dotazione e del loro uso; d) iniziative di formazione legate alla specificita' del comparto.